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RIFERIMENTI
NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE
Conferenza
Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2003, n. 51
Accordo
tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano
sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione,
la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio.
La Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b)
e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero
della salute il 13 giugno 2002;
Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria
di questa Conferenza;
Visto il testo definitivo dell'accordo in oggetto, trasmesso con
nota 11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto
nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V
della Costituzione, per quanto concerne gli àmbiti di competenza
dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia
«tutela della salute», ricadente nella potestà concorrente delle
regioni;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni
e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato
e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti
la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad
uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà
applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla
ed aggiornarla anche in base ai nuovi princìpi ed indirizzi normativi
derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modifiche, del D.M. 18 marzo 1996 del
Ministro dell'interno, della norma tecnica UNI 10637 del giugno
1997, dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Viste le disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti
gli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi sanitarie,
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425, il regio decreto 18 luglio
1931, n. 773 e successive modifiche;
Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative
di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle
autorizzazioni all'agibilità ed allo svolgimento di attività di
pubblico spettacolo;
Si conviene nei termini sottoindicati:
Punto 1) - Definizione.
1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione
che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati
per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate
nell'acqua contenuta nei bacini stessi.
Punto 2) - Classificazione
delle piscine.
2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate
in base ai seguenti criteri: destinazione, caratteristiche
ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.
2.2 In base
alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti
categorie:
a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza
pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di
piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche
sono definite da ciascuna regione:
a/1) piscine pubbliche
(quali ad esempio le piscine comunali);
a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture
già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi,
camping, complessi ricettivi e simili ) nonché quelle al servizio
di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti,
clienti, soci della struttura stessa;
a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico
b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117
e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti
del condominio ed ai loro ospiti;
c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura
di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita
da una normativa specifica.
2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali
le piscine si distinguono in:
a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali
confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini
artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più
bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività
possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.
2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle
varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
a) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti
che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità
al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata
la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana
Nuoto (FIN) e della Federation Internazionale de Natation Amateur
(FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
b) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono
l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello
di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto
delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Federation
Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne
i tuffi;
c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le
rendono idonee per il gioco e la balneazione;
d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali
la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione
dei bambini;
e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali
che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti
o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee
ad usi diversi;
f) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature
accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde,
fondi mobili, ecc.;
g) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali
nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo
di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario
specialistico;
h) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata
come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche
intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti
e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene
effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.
Punto 3) -
Campo di applicazione e finalità.
3.1 Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano
esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie
di vasche di cui alle lettere a), b), c). d), e) ed f) del comma
4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo
delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della
sicurezza.
3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina
delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della
categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti
all'allegato n. 1 del presente Accordo, contenente i requisiti
igienico-ambientali.
3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati
con:
a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
b) acqua marina;
c) acqua termale.
Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati
con appositi provvedimenti regionali.
Punto 4) - Dotazione
di personale, di attrezzature e materiali.
4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili
dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della
funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono
individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere
assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.
L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio
e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai
fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca
e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina
dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
4.2 Nel locale di primo soccorso i presìdi di primo impiego e
le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente
disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature
mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.
Punto 5) -
Controlli.
5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento
del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura
dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni,
di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
Punto 6) -
Controlli interni.
6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta
gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi
funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina
nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione
e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina
deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui
è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione
dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti princìpi:
a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi
tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da
adottare;
c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici
degli stessi;
d) definizione del sistema di monitoraggio;
e) individuazione delle azioni correttive;
f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione
al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi,
dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e
sorveglianza.
6.3 Il responsabile
deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le
procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità
incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo
opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione
della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la
tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione,
ecc.
b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo
combinato, temperatura, PH;
b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione
di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità
di acqua di reintegro;
b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente
per la disinfezione dell'acqua;
b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
6.5 La documentazione
relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile
è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà
così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la
frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
6.6 Qualora, in seguito
all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori
dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione
della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o
il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità
riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare
dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda
unità sanitaria locale.
6.7 La documentazione
di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria
per un periodo di almeno due anni.
Punto 7) -
Controlli esterni.
7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati
dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti
da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo
e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della
tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici
àmbiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici
evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti
dal titolare dell'impianto.
7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella
piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti
disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche
e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti
requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.
Punto 8) -
Sanzioni.
8.1 In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie
formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere
comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri
e modalità stabilite dalle regioni.
8.2 Le regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni
nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione
statale.
Punto 9).
9.1 Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle
strutture turistico-recettive, campeggi e villaggi turistici,
nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva
degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici potranno
individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria
nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità
pubblica.
Allegato 1
1. REQUISITI IGIENICO-AMBIENTALI.
I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche
delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.
1.1 CLASSIFICAZIONE
E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE.
Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate
come segue:
acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per l'alimentazione
delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli
usi igienico-sanitari;
acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua
di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate
per assicurare i necessari requisiti;
acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio
e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.
1.2 REQUISITI
DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO.
L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti
di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione
per la temperatura.
Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico
acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati controlli
di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri
indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo
umano, previsti dalla vigente normativa.
1.3 REQUISITI
DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA.
L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere
i requisiti di cui alla seguente tabella A.
I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti
in qualsiasi punto.
Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta
se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione
o sopraggiunti inconvenienti.
Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta
dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. I trialometani vengono accertati
secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della salute.
Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque
destinate al consumo umano. Il Ministero della salute individuerà
ulteriori metodi di analisi.
L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo
svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio
di apertura stagionale.
1.4 SOSTANZE
DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA.
Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito
l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti
e correttori di PH.
1. Disinfettanti:
ozono;
cloro liquido;
ipoclorito di sodio;
ipoclorito di calcio;
dicloroisocianurato sodico anidro;
dicloroisocianurato sodico biidrato;
acido tricloroisocianurico.
2. Flocculanti:
solfato di alluminio (solido);
solfato di alluminio (soluzione);
cloruro ferrico;
clorosolfato ferrico;
polidrossicloruro di alluminio;
polidrossiclorosolfato di alluminio;
alluminato di sodio (solido);
alluminato di sodio (soluzione).
3. Correttori di ph:
acido cloridico;
acido solforico;
sodio idrossido;
sodio bisolfato;
sodio bicarbonato.
Per disinfettanti, flocculanti
e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto
per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo
umano.
Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:
N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro;
Poli(idrossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)metilen
e dicloruro);
Poli(ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro);
L'impiego di sostanze
non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato
dal Ministero della salute.
1.5 PUNTI DI
PRELIEVO.
Acqua di approvvigionamento campione da prelevarsi da apposito
rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in vasca campione da prelevarsi da rubinetto
posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli
impianti di trattamento
Acqua in vasca campione da prelevarsi in qualsiasi punto in vasca
1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE.
Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie
e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare non
inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.
L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso
il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza
delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore
a 0,10 m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di
almeno 20 m3/h per metro quadrato di vasca.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare
non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare
non inferiore a 20°C.
1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI.
Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione
artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da
garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte
del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano
del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun
punto inferiore a 150 lux.
Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi
igienici, etc) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un
livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei
servizi igienici. In tutti gli ambienti illuminati naturalmente
dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore
al 2%.
Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione
di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.
1.8 REQUISITI
ACUSTICI.
Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle
piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun
punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi
ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla
normativa vigente in materia.
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