CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO
27 febbraio 2003
Accordo tra il Ministro della
salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento recante: "Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici".
(Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26/3/2003)
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera
b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha previsto, all'art.
1, che l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera
venga consentito anche al personale sanitario non medico, nonche'
al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica
nelle attivita' di rianimazione cardio-polmonare;
Visto il comma 2 del suddetto art. 1, che affida alle regioni
la disciplina del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero
dei defibrillatori al personale individuato nel comma 1 dello
stesso articolo e dispone che tale autorizzazione e' rilasciata
da parte delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio
o, laddove quest'ultimo non sia ancora attivato, sotto la responsabilita'
della medesima azienda di competenza, sulla base di criteri indicati
da specifiche linee guida da adottarsi con decreto del Ministro
della sanita';
Considerato che, in attuazione del predetto art. 1, comma 2, il
Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto e
rilevato che, a seguito delle modifiche intervenute al Titolo
V della Costituzione, il provvedimento in questione va adottato
nella forma di accordo da sancire in Conferenza Stato-regioni;
Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministero della salute
con nota del 3 febbraio 2003, prot. n. 100.1/2493-G/567;
Considerato che, in sede tecnica il 20 febbraio 2003, sono state
concordate alcune modifiche al testo dell'accordo in questione
e che il Ministero della salute, con nota prot. n. 100/SCPS/2.2467
del 25 febbraio 2003, ha trasmesso il testo della proposta di
accordo nella stesura definitiva con le modifiche convenute nella
riunione tecnica;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza,
i presidenti delle regioni hanno confermato l'avviso favorevole
sulla proposta di accordo;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce l'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
Considerato che:
l'introduzione del defibrillatore semiautomatico nella realta'
extraospedaliera si integra in una filosofia di sviluppo e valorizzazione
della catena della sopravvivenza anche da parte del personale
non medico.
Tenuto conto che: la defibrillazione precoce rappresenta il sistema
piu' efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza
in caso di arresto cardiocircolatorio provocato da fibrillazione
ventricolare e tachicardia ventricolare senza polso;
Il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano convengono sul seguente documento recante:
"Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedallero dei defibriliatori semiautomatici".
1. Premessa.
Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico
che puo' essere utilizzato, sia in strutture sanitarie, sia in
qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.
L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita'
che per sensibilita), dove e' automatico il solo riconoscimento
della tipologia della aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore,
deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1,
comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare
le seguenti operazioni:
l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una
persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere
una fibrillazione o tachicardia ventricolare; il caricamento automatico
dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta e' positiva al
fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso
una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensita'
appropriata, separati da intervalli di analisi.
Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso
di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali,
sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli
utilizzatori non medici;
la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e
dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.
2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore
semiautomatico
Nel rispetto della programmazione sanitaria delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto
dall'art. 1, comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono
individuati i seguenti criteri:
a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, della
funzionalita', della manutenzione e revisione periodica del defibrillatore
semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;
b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non medico,
nonche' del personale non sanitario, che utilizza il defibrillatore
semiautomatico, di idonea formazione validata e sistematicamente
verificata:
b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il funzionamento,
in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico, per assicurare
l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.
L'operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore
semiautomatico e' responsabile, non della corretta indicazione
di somministrazione dello shock che e' determinato dall'apparecchio,
ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza
per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente;
b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica, nonche'
l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione, sono
definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti i comitati
tecnici regionali per l'emergenza;
b3) la formazione, il cui programma e'
specificato successivamente, deve essere dispensata, sotto la
responsabilita' di un medico, da istruttori qualificati;
b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di formazione
all'uso del defibrillatore semiautomatico devono sottoporsi ad
una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che ne valuti
la preparazione su:
a) il riconoscimento di un arresto cardio circolatorio;
b) la messa in arto dei metodi di rianimazione di base (in accordo
con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti di
utilizzo;
c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per l'analisi dell'attivita'
elettrica cardiaca;
d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di scariche di
defibrillazione;
e) la presenza di anomalie di funzionamento dell'apparecchio.
A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni
candidato che ha frequentato il corso, da parte dal centro di
formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico.
b5) La formazione iniziale deve, prevedere:
1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardio polmonare di
base (in accordo con le linee guida internazionali);
2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' della defibrillazione
precoce, elementi fondamentali di funzionalita' cardiaca, pericoli
e precauzioni per i pazienti e per il personale, presentazione
e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e manutenzione,
modalita' di messa in opera e dimostrazione da parte del formatore;
3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul manichino
della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
semiautomatica, raccolta dei dati registrati e analisi dell'intervento.
c) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso
le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o territorialmente
competenti, effettuano la verifica ed il controllo di qualita'
delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un apposito
registro epidemiologico. Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare
immediatamente, secondo modalita' indicate dalle regioni e province
autonome, l'utilizzo del debifrillatore semiautomatico, al fine
di garantire la catena della sopravvivenza.
d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico, in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha
la durata di dodici mesi. Il rinnovo di autorizzazione all'uso
del defibrillatore semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi,
previa verifica della permanenza dei criteri autorizzativi.
e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
e' depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la
specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche'
l'elenco delle persone che lo possono utilizzare.
Roma, 27 febbraio 2003
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana
Giunta Regionale - Deliberazioni n 000762 del 22/07/2002
(Boll. n 33 del 14/08/2002, parte Seconda , SEZIONE I ) REGIONE
TOSCANA
Approvazione dei criteri attuativi, nell`ambito del sistema
di emergenza-urgenza, della Legge 3 aprile 2001, n. 120 "Utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero".
LA GIUNTA REGIONALE
Visto che la L. 3 aprile 2001, n. 120, "Utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici in ambiente extraospedaliero", stabilisce, al comma
1 dell`Art.1, che l`utilizzo dei medesimi in sede extraospedaliera
sia consentito anche al personale sanitario non medico ed al personale
non sanitario appositamente formato nella rianimazione cardio-polmonare;
Visto che al comma 2 del medesimo articolo la Legge suddetta prescrive
che le modalita` attuative siano determinate dalle Regioni nell`ambito
del sistema di emergenza 118, laddove presente;
Visto che nella Regione Toscana e` operante il sistema per l`emergenza-urgenza,
coordinato dalle Centrali Operative 118;
Vista la necessita` di definire i criteri generali di riferimento,
ai quali si dovranno attenere le Aziende UU.SS.LL. , nell`ambito
del sistema di emergenza 118 competente per territorio, per consentire
l`utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero
da parte dei soggetti appositamente formati;
Preso atto del giudizio positivo del Coordinamento dei Direttori
delle C.O. 118 sui progetti di formazione elaborati dal gruppo
di lavoro ristretto allo scopo incaricato;
Preso atto del parere favorevole espresso dal Coordinamento dei
Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. su criteri e programmi;
Acquisita la disponibilita` degli Organismi Federativi di A.N.P.A.S.
e Misericordie relativamente ai soccorritori delle Associazioni
che fanno parte delle loro organizzazioni;
Ritenuto che l`utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente
extraospedaliero possa essere consentito ad esecutori laici individuati
presso ciascuna Azienda U.S.L. fra coloro che per specifiche opportunita`
possano utilmente prestare soccorso a persone che improvvisamente
necessitino di defibrillazione precoce, previo apposito addestramento
formativo, che sara` costituito dai programmi di cui agli Allegati
A e B della presente Deliberazione;
Ritenuto che si possa inoltre ricorrere ad esecutori laici che
abbiano effettuato un addestramento formativo specifico a cura
di Enti Pubblici, Societa` Scientifiche, Soggetti Istituzionali
ed Associazioni, basato su programmi qualitativamente e quantitativamente
non inferiori per contenuti, numero di ore e modalita` di retraining
a quelli previsti nei suddetti Allegati A e B;
A voti unanimi
DELIBERA
Le Aziende UU.SS.LL., mediante le singole
C.O. 118, predispongono annualmente il piano di programmazione
territoriale nell`ambito del sistema di emergenza 118, con i riferimenti
necessari in merito alla collocazione ed all`utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici in sede extra-ospedaliera da parte di personale
sanitario non medico e di personale non sanitario appositamente
formato nella rianimazione cardio-polmonare, nel rispetto dei
seguenti criteri:
1) le strutture od organismi che intendono dotarsi di defibrillatori
semiautomatici devono presentare espressa richiesta all`Azienda
U.S.L. competente per territorio per ottenere il consenso all`utilizzo
da parte del personale sopra descritto;
2) le strutture od organismi che acquisiscono il consenso potranno
dotarsi dei defibrillatori semiautomatici, con l`obbligo di accertarne
la conformita` alle norme e la funzionalita` e di provvedere alla
manutenzione e revisione periodica;
3) le Aziende UU.SS.LL., mediante le C.O. 118, organizzano la
formazione del personale secondo i programmi previsti negli Allegati
A e B della presente Deliberazione, della quale sono parte integrante
e precisamente: modalita` e programmi di cui all`allegato A, per
la generalita` dei soggetti e modalita` e programmi di cui all`Allegato
B, per i soccorritori delle Associazioni di Volontariato;
4) le Aziende UU.SS.LL., mediante le C.O. 118, definiscono i protocolli
per tutte le procedure correlate al corretto uso dei defibrillatori
semiautomatici da parte del personale appositamente formato, per
il quale dovra` essere effettuato il retraining, con cadenza almeno
biennale;
Le Aziende UU.SS.LL. consentono, alle strutture od agli organismi
che ne abbiano fatta espressa richiesta, l`utilizzo dei defibrillatori
semiautomatici, nell`ambito del sistema di emergenza, sulla base
del parere favorevole della C.O. 118.
L`utilizzo e` consentito per un periodo di dodici mesi, tacitamente
prorogato tranne esplicita comunicazione in senso contrario, indicando
chi e` il soggetto titolare per l`utilizzo e per i compiti prescritti
al punto 2) di cui sopra.
Nel caso di parere negativo della C.O. 118 l`Azienda U.S.L. vieta
al soggetto interessato l`utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;
una nuova richiesta potra` essere esaminata solo in occasione
della programmazione annuale successiva.
Le Aziende UU.SS.LL. possono inoltre consentire l`utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero anche
ai soggetti con l`addestramento formativo specifico di cui all`ultimo
punto in premessa, previo parere favorevole della C.O. 118 sulla
richiesta dell`organismo appartenenza, riferita ai soggetti operanti
nell`ambito territoriale di competenza Aziendale.
Il presente provvedimento - soggetto a pubblicita` ai sensi dell`art.41,
comma 1 lett. B, della L.R. 9/95 - e` pubblicato per intero sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell`art.3,
comma uno della L.R. 18/96.
Segreteria
della Giunta
Il Coordinatore
Valerio Pelini |