BANDIERA
ROSSA ?!
di Giorgio Pezzini
(dir. Tecnico Soc. Naz. di Salvamento)
Trascrizione testi a cura
di Andrea Cecchini
I significati della bandiera rossa:
La bandiera rossa, issata sul pennone dello stabilimento balneare
o comunque esposta sulla spiaggia, ha in tutta Italia il generico
significato di pericolo per la balneazione (motivato di solito
dallo stato del mare o da un forte vento di terra). Tuttavia la
bandiera rossa ha altre implicazioni o significati normativi:
a) obbliga il bagnino ad una attenzione vigile verso chi, nonostante
la bandiera rossa, prende il bagno richiamandone l’attenzione
e spiegandogli, se necessario, i pericoli in cui incorre l’incauto
bagnante;
b) implica il divieto di locare natanti o proibisce altre attività
organizzate in mare (lezioni di nuoto, windsurf, ecc);
c) significa divieto di balneazione per colonie estive (chi fa
la valutazione del pericolo esponendo la bandiera è lo stesso
che, solo escludendo un pericolo, può autorizzare la balneazione
dei minori a lui affidati);
d) durante il periodo in cui uno stabilimento balneare è aperto
solo per cure elioterapiche, indica, in concomitanza ad un cartello
che ne spiega il significato, assenza di sorveglianza;
e) significa divieto di balneazione, in seguito ad una ordinanza
del comune, per l’inquinamento delle acque;
f) significa divieto di balneazione in aree specifiche in caso
di particolari pericoli: presenza di squali o il ritrovamento
di un ordigno inesploso;
g) assieme alla bandiera gialla significa, per molte ordinanze,
assenza di sorveglianza (in determinati orari) o fine della sorveglianza;
h) può essere utilizzata, infine, per indicare un pericolo specifico
o circoscritto: molte ordinanze prescrivono, ad esempio, la segnalazione
di una buca con una boa sormontata da una bandierina rossa.
Quando si deve issare la bandiera rossa ?
Il mare è sempre pericoloso per l’uomo che, è bene ricordarselo,
è un animale terrestre.
E’ pericoloso lo scalino alla battigia (per bambini molto piccoli);
l’acqua improvvisamente fonda anche se calma (per chi non sa nuotare);
un velo d’acqua! (se qualcuno perde i sensi e cade bocconi)...
Ma quand’è che la balneazione diventa
così pericolosa da doverlo segnalare ai bagnanti ?
La bandiera rossa indica una situazione di anormalità nelle condizioni
abituali di una spiaggia.
Una spiaggia è frequentata normalmente da una massa di bagnanti:
sono i più deboli e sprovveduti che devono ricevere il segnale,
i nuotatori più deboli o inesperti che non sono in grado di distinguere,
se non avvertiti, le mutate condizioni del bagno e la presenza
di un pericolo. Essa indica, quindi, anormali condizioni minime
di pericolo per la massa dei bagnanti.
Le condizioni minime di pericolo variano da luogo a luogo anche
se di solito è lo stato del mare (scala Douglass) piuttosto che
la forza del vento (scala di Beaufort) a determinarle.
Sul Tirreno, in Toscana, per esempio, si segnalano le prime tracce
di corrente nelle buche provocate da mare appena mosso (il pericolo
numero uno per i bagnanti sono le correnti di risacca, di qualsiasi
tipo); sul levante ligure, si issa la bandiera con il mare già
formato. Ciò non è dovuto al fatto che i bagnanti liguri siano
più bravi di quelli toscani, ma che su fondali più ripidi, le
correnti di risacca si attivano solo con mare più mosso.
Una località, inoltre, può essere più riparata (“a ridosso”) di
un’altra rispetto al vento...
Così, per esempio, con mare di libeccio, viene messa bandiera
rossa sulla spiaggia di Levanto con un giorno di scarto o due
rispetto a Marina di Carrara che, pure, è riparata dal porto (a
Viareggio, il libeccio si fa sentire qualche ora prima...).
Da questa breve disamina credo già emerga
un difetto nell’uso della bandiera rossa: viene utilizzata già
per indicare le minime condizioni di pericolo, ma essa indica
anche le condizioni estreme di pericolo, quando non si tratta
più di mandare un segnale per alcuni, ma il mare è pericoloso
per tutti.
Chi deve issare la bandiera rossa ?
Alcune ordinanze fanno esplicitamente obbligo al singolo concessionario
di segnalare le condizioni di pericolo per la balneazione issando
o facendo issare la bandiera rossa. non c’è dubbio che sia (anche)
il concessionario responsabile di una mancata segnalazione.
Di fatto sono, però, i bagnini che decidono, di solito in quasi
totale autonomia, di segnalare il pericolo. Non esiste, cioè un
meccanismo organizzativo o ufficiale che, sulla spiaggia, attiva
la segnalazione che è lasciata, invece alla iniziativa del singolo.
Un tempo negli anni ’50, la Capitaneria di Porto individuava in
un bagno pilota il ruolo di chi doveva invece prenderla e ad essa
gli altri stabilimenti balneari dovevano conformarsi.
Il bagno pilota aveva l’obbligo di segnalare il fatto alla Capitaneria
e, talvolta era la stessa Capitaneria che avvertiva il bagno pilota
delle mutate condizioni del mare e dell’obbligo di segnalarlo
ai bagnanti. Questo uso si è poi perso nel tempo ed oggi, su di
una spiaggia dove sono allineati più stabilimenti è di solito
il bagno più autorevole che prende l’iniziativa, poi imitato dagli
altri.
Anche da questo, credo emerga un difetto:
il fatto, cioè, che venga utilizzato un meccanismo informale che
da poco risalto ad una situazione che dovrebbe essere ufficializzata.
Dove issare la bandiera rossa ?
Molte ordinanze stabiliscono che, in caso di pericolo, la bandiera
rossa venga issata sul pennone dello stabilimento balneare senza
specificare nè dove esso debba essere collocato nè un’altezza
minima. Normalmente il pennone è sufficientemente alto, situato
all’inizio della spiaggia subito dopo le cabine, in buona posizione
di visibilità.
Ma spesso passa inosservato dando una segnalazione troppo impersonale
e generica.
Sarebbe opportuno, comunque, replicare il segnale – su un’asta
più corta, ma di almeno tre metri – sulla battigia vicino alla
postazione di salvataggio, sotto il controllo diretto del bagnino.
Segnalazione con altre bandiere
In Italia viene usata come mezzo di segnalazione anche la bandiera
gialla.
Questa conserva un significato locale indicando volta a volta
– da circondario a circondario – un avvenimento diverso:
a) assenza di sorveglianza (assieme alla rossa in orari determinati)
b) riduzione di sorveglianza (in orari determinati)
c) vento forte (col conseguente divieto di aprire gli ombrelloni)
Qualunque sia il significato scelto di questa
bandiera, sarebbe opportuno che le ordinanze delle capitanerie
optassero per un uso uniforme – in tutta Italia – dei segnali
di pericolo per la balneazione.
Un bagnino deve sempre intervenire ?
Una questione molto dibattuta è la seguente: un bagnino deve sempre
intervenire per soccorrere una persona anche a costo di rischiare
la propria vita ?
Non risulta che sia mai accaduto un fatto simile in cui i bagnini
siano stati inerti di fronte alla morte di qualcuno. Non è tanto
l’importanza pratica della questione, quindi ad interessarci.
Per di più accade solo rarissimamente che soccorritori professionisti
non riescano a salvare qualcuno con qualsiasi condizione di mare
(non è un caso che la maggior parte degli annegamenti a mare mosso
avvenga su spiagge libere incustodite).
Teoricamente vale comunque la pena di analizzarla per chiarire
alcuni punti che non sono solo teorici. Per esempio, un altro
modo di mettere a fuoco la questione è la seguente: la bandiera
rossa esime il bagnino dal dovere di intervenire o ne limita in
qualche modo la responsabilità?
O ancora: issata la bandiera rossa, i bagnanti fanno il bagno
a loro rischio e pericolo come se fossero su di una spiaggia libera
e incustodita?
Nei corsi bagnini, gli allievi la pongono poi con una consueta
accentuazione morale: se qualcuno rifiuta il consiglio di un bagnino...
mandandolo a quel paese (è un caso piuttosto ricorrente!), se
poi annega si deve andare lo stesso?
Abbiamo visto che la bandiera rossa viene utilizzata per indicare
le anormali minime condizioni di pericolosità, ma purtroppo anche
le condizioni estreme di pericolo.
Le condizioni minime di pericolosità riguardano quella parte considerevole
di bagnanti (“i vacanzieri”) che hanno scarsa familiarità con
il mare, ma esse non mettono certo nei guai un bagnino che è o
deve essere un esperto di nuoto.
Il punto in questione si riferisce, quindi, alle condizioni estreme
di pericolo quando anche un bagnino può rischiare la propria vita.
Ma quand’è che questi rischia correndo davvero un pericolo ?
E’ chiaro che per un professionista non valgono le stesse condizioni...
dei comuni mortali.
Nei corsi per bagnini tenuti dalla Società Nazionale di Salvamento
si insegna che:
1) se il bagnino è in buona forma fisica...
2) se si allena regolarmente nuotando (anche solo per 20 minuti
al giorno!)...
3) se impara a fronteggiare il mare mosso abituandosi a nuotare
tra i frangenti...
4) se non si fa prendere dalla paura... [condizioni soggettive
di pericolo] allora è impossibile che anneghi!
... ma vi sono anche condizioni tipiche che possono mettere
a repentaglio la vita di un soccorritore professionista. Tra le
quali, per esempio:
a) se in un salvataggio col pattino, il pattino si rovescia colpendo
e tramortendo il bagnino (Forte dei Marmi, 1981);
b) se la corrente o i frangenti lo spingono intrappolandolo tra
gli scogli (Marina di Massa);
c) se la particolare morfologia della costa gli impedisce il ritorno
a riva (Punta Corvo, Bonassola) ecc...
[condizioni oggettive di pericolo]
Le condizioni del mare, in particolare,
non costituiscono in se stesse, normalmente, un pericolo mortale
per il soccorritore.
E’ vero, invece, che il montare del mare riduce drasticamente
la sua capacità di intervento sia nel raggiungere la vittima che
nel trainarla a terra.
Quanto incide il mare mosso sulla capacità di intervento dei
bagnini ?
Contrariamente a quanto possa pensare un profano, la maggior parte
degli annegamenti (e dei salvataggi!) accadono molto vicino alla
riva.
Secondo una stima dell’Australian Council for the Teaching Swimming
and Water Safety, il 70% degli annegamenti avviene entro 20 metri
dalla sicurezza (una valutazione della Royal Life Saving Society
U.K. è analoga allungandola di soli 10-15 metri per il 90%.
La maggior parte delle situazioni di difficoltà è causata da chi
va a fare il bagno non per “nuotare”, ma per giocare o divertirsi,
per "cazzeggiare”.
Misurato in termini di metri dalla battigia (m/b), quale è
la capacità di intervento di un soccorritore professionista normalmente
attrezzato ?
A mare calmo la capacità di intervento di un equipaggio di (due
bagnini) ben rodato è, con un buon patino di salvataggio, di 400-500
m/b con tempi di intervento di 3-4 minuti.
Col mare calmo tutte le spiagge sono pressoché uguali.
Già a mare mosso o molto mosso questa distanza si riduce drasticamente
e varia da spiaggia a spiaggia. Su un fondale sabbioso che, come
in toscana è infestato da buche, la capacità di intervento si
situa solo nella zona delle prime secche, cioè entro i 100 m/b,
ma si riduce di circa la metà con mare agitato o grosso. La zona
dei frangenti troppo estesa impedisce di raggiungere una vittima
più lontana e, quando ciò accade, il salvataggio assume carattere
di eccezionalità con probabilità di successo ridotte.
Su spiagge ripide, come quelle liguri per esempio, la morfologia
della costa da risposte più articolate alla questione, normalmente
riducendo ancora di più la capacità di intervento dei soccorritori.
La presenza di scogli troppo vicini alla zona di balneazione mette
in serio pericolo anche la vita dei soccorritori rendendo l’intervento
difficilissimo e richiedendo attrezzature particolari.
Di quale attrezzatura deve disporre un bagnino per rendere
più sicuro il suo intervento a mare mosso ?
Non stiamo sostenendo, naturalmente, che il mare mosso non possa
mettere in difficoltà un soccorritore, ma che tuttavia, la sua
capacità di soccorrere una vittima aumenta se, come già accennato:
a) è ben allenato
b) lavora in squadra
c) è ben equipaggiato
Di quale attrezzature deve in particolare disporre per rendere
il suo intervento più sicuro ?
In tutta Italia, fino a pochi anni fa, era obbligatorio il rullo
di salvataggio (lo è ancora in molte spiagge): una bobina, saldamente
ancorata a terra o mobile a seconda del caso, con avvolta una
sagola galleggiante di almeno 200 metri.
Ad essa il soccorritore si assicura con una cintura di salvataggio
(o, meglio, bretella di un bay-watch). Avventurandosi in mare,
raggiunta la vittima, viene riportato a terra dai compagni rimasti
sulla battigia rendendo in tal modo il suo ritorno relativamente
certo.
La intenzione della Capitaneria di Porto era proprio quella di
aumentare la sicurezza (per il soccorritore) di un intervento
a mare mosso (il rullo è completamente inutile a mare calmo).
Questo attrezzo, tuttavia, utilissimo su certe spiagge, non è
adatto ad ogni tipo di fondale.
Inoltre, deve essere ben costruito (orientabile!) e ben posizionato
(molto vicino al luogo dei probabili interventi per ridurre gli
effetti di ansa di una sagola troppo lunga).
Infine, sarebbe inutile dirlo, bisogna saperlo usare !
Un’altro utile attrezzo, spesso trascurato dai bagnini, ma obbligatorio
su molte spiagge sono le pinne. Queste, tuttavia, per essere operative
devono essere mezze pinne, quelle usate nell’allenamento del nuoto
e non le pinne sub, da profondità, troppo ingombranti e di difficile
utilizzazione in un momento di emergenza dove anche i secondi
possono contare.
Per aumentare la capacità di intervento dei bagnini e la loro
sicurezza – soprattutto in una fase in cui gli equipaggi Mare
Sicuro delle Capitanerie di Porto vengono a mancare – è necessario,
infine, ricorrere ad un mezzo di salvataggio che, pur non sostituendo
il patino, riesce a chiudere la spiaggia con interventi a mare
aperto: la moto d’acqua. Su questo punto, tuttavia esiste presso
la Società Nazionale di Salvamento un apposito progetto, il SISB,
al quale rimandiamo.
Il caso francese
Secondo un’opinione diffusa la Francia presenta la migliore organizzazione
di salvataggio sulle spiagge d’Europa (sicuramente è quella più
attentamente regolamentata).
Presenta un lungo tratto di costa sul Mediterraneo (che accoglie
il 38% del turismo balneare francese). E può, quindi costituire
un ottimo esempio da confrontare con il modello italiano.
Il confronto con un paese straniero deve tener conto di due variabili
principali: il regime concessorio delle spiagge e la diversa qualifica
(di volontario / professionista / agente) attribuita agli addetti
del soccorso.
I bagnini francesi ricevono, dopo un impegnativo esame, un brevetto
di stato (Brevet National de Sècuritè et de Sauvetage Aquatic,
BNSSA) che deve essere rinnovato, dopo un corso di aggiornamento
(con un esame finale) ogni cinque anni in un centro riconosciuto.
Lavorano poi come professionisti, pagati da privati nei pochi
stabilimenti a pagamento o dai Comuni nelle spiagge libere sorvegliate
o nelle piscine. Il reclutamento dei bagnini “comunali” avviene
per concorso.
Il regime concessorio francese è molto rigoroso e restrittivo:
“l’uso libero e gratuito da parte del pubblico costituisce la
destinazione fondamentale delle stesse spiagge allo stesso titolo
delle attività di pesca e maricultura” (art.30 della Legge n.86
del 03/01/86, detta “loi littorale”, la legge littorale).
Le spiagge di libero e gratuito accesso sono dunque la regola.
Le poche concessioni private non possono sfruttare che il 30%
della superficie concessa, né possono occupare con le loro attrezzature
un fronte mare continuo. I cartelli di “spiaggia privata” sono
inoltre considerati illegali.
L’organizzazione di queste spiagge a pagamento è più vicina alle
nostre “spiagge libere attrezzate” che alla concessione di stabilimento
balneare.
La stragrande maggior parte delle spiagge balneabili sono, quindi,
in regime di spiaggia libera.
Tra queste il sindaco di ogni comune rivierasco delimita, quindi,
una o più zone sorvegliate individuando “quella parte del litorale
che presenta una garanzia sufficiente per la sicurezza dei bagnanti
e le attività nautiche” (art. 31 loi litorale).
In questo modo troviamo in Francia, oltre alle pochissime spiagge
a pagamento, la seguente tipologia di spiagge:
a) le spiagge considerate pericolose dove vige il divieto di bagnarsi
b) le spiagge libere sorvegliate (amenagées);
c) le spiagge libere né vietate né sorvegliate dove i bagnanti
fanno il bagno a proprio rischio e pericolo (su questo tipo di
spiaggia il Comune ha soltanto l’obbligo di informare il pubblico
della assenza di sorveglianza e di mettere a disposizione comunque
i mezzi sufficienti per allertare eventualmente i soccorsi).
La polizia municipale dei comuni rivieraschi esercita la propria
competenza “sulla riva del mare fino al limite delle acque” (art.
131 – 2 del Codice dei Comuni).
Una speciale polizia municipale addetta al controllo della balneazione
e delle attività nautiche (police de baignade et des activités
nautiques) sotto il diretto controllo del sindaco, si esercita
fino al limite dei 300 metri dalla battigia. Oltre i 300 metri,
invece la competenza è del prefetto marittimo (cfr. fig. 1).
Tralasciando altri aspetti amministrativi, affrontiamo quello
che qui ci interessa, cioè la “signalisation”: il sistema adottato
in Francia per segnalare le condizioni di sicurezza o pericolo
ai bagnanti.
La delimitazione dello specchio acqueo destinato alla balneazione
(Délimitation de la baignade) è obbligatoria sia in lungo che
in largo per tutta la zona di responsabilità del sindaco, cioè
fino ai 300 metri dalla battigia. In lunghezza la zona riservata
al bagno è delimitata da 2 gagliardetti (fanions) di colore blu
scuro collocati su due aste bianche piantate sulla sabbia (o su
boe nell’acqua prospiciente la riva). Sulle aste un cartello segnala,
in più lingue, che il bagno è sorvegliato.
In larghezza la zona riservata al bagno è delimitata da due grandi
boe gialle collocate a 300 metri dalla battigia. Altre boe (di
colore rosso o arancio) delimitano la zona riservata a chi non
sa nuotare (petit bain: il limite acque sicure); un altro festone
di boe (gialle e piccole) delimita lo specchio di mare dove gli
engines de la plage (natanti da spiaggia: canoe, kayak, ecc) non
sono comunque ammessi.
Infine un corridoio di lancio (chenal trversier) è delimitato
da boe di diversa fattura: cilindriche a destra e coniche a sinistra.
Una bandiera rossa mobile – con il segnale di divieto di balneazione
– può essere utilizzata per indicare pericoli specifici o momenti
particolari.
Il significato delle bandiere (flammes, drapeaux) è stato stabilito
da un decreto poi ripreso dalle ordinanze municipali.
Un cartello che, in più lingue e a colori, riporta le tre bandiere
utilizzate e i loro significati deve essere obbligatoriamente
esposto sulla spiaggia. La presenza di una delle bandiere indica
che la spiaggia è sorvegliata:
- Bandiera verde = il bagno è sorvegliato e non sono presenti
pericoli particolari
- Bandiera giallo/arancio = il bagno è pericoloso, ma sorvegliato
- Bandiera rossa = divieto di
balneazione
- Assenza di bandiere = non c’è sorveglianza
Infine, come nella maggio parte dei paesi europei, viene utilizzata
la segnaletica seguente per indicare situazioni particolari (che
qui riportiamo nella versione spagnola).
... e nel resto d’Europa ?
Il caso francese ha, come detto, un certo valore paradigmatico
in Europa.
In Gran Bretagna, per esempio, il sistema di segnalazione adottato
“è quello che , come in moltissimi paesi del mondo, ricalca il
codice dei colori dei semafori” (traffic light colour code, Royal
Society for the Prevention of Accidents, Safety on British Beaches,
pagg. 36).
Così in questo paese, seppure vi siano molte differenze rispetto
alla Francia per la delimitazione degli specchi d’acqua nei quali
è autorizzato il bagno e le altre attività nautiche, le bandiere
hanno il seguente significato:
- Verde = (mare) calmo
- Gialla = Cautela!
- Rosso = Pericolo – divieto di balneazione
La bandiera verde indica le condizioni normali del bagno sorvegliato
(cioè l’assenza di particolari pericoli); quella gialla le mutate
condizioni della normalità della spiaggia – a causa del vento,
del mare o delle maree – sebbene i pericoli creati non siano così
gravi da determinare la chiusura del bagno.
La bandiera rossa indica, invece, “che le condizioni del mare
si sono così deteriorate che tutti i bagnanti debbono abbandonare
l’acqua e che deve essere applicato il divieto di fare il bagno”
(id. pagg.37).
Un segnale specifico merita poi un’attenzione particolare: una
manica a vento (windsock) di colore arancione (con su scritto:
No Inflatables!) proibisce, in caso di forte vento da terra, l’uso
di galleggianti. Essi (materassini, braccioli, ciambelle, ecc...),
come sa qualsiasi addetto alla sicurezza sulla spiaggia sono sensibilissimi
al vento e alla corrente (!) e, lungi dall’essere attrezzature
di sicurezza, sono pericolosissimi per chiunque.
Che fare ?
Anche da questa brevissima disamina, credo, emergano alcuni
difetti del sistema di segnalazione italiano che dovrebbero essere
corretti:
alla mancanza di uniformità con il resto d’Europa (in un momento
in cui è fortissima l’esigenza di uniformarsi) si aggiunge la
mancanza di uniformità su tutta la costa
italiana.
Manca un segnale che gradui la differenza tra un pericolo comunque
affrontabile e sorvegliabile e quello che indica invece le condizioni
proibitive del mare (che implicano il divieto di balneazione)
quando anche il più imprudente o sprovveduto dei bagnanti capisce
di mettere a repentaglio la sua vita o quella dei suoi eventuali
soccorritori;
Infine, in un sistema largamente affidato ad imprese private manca
un meccanismo che ufficializzi l’esposizione delle bandiere determinando
più precise responsabilità nei confronti di chiunque utilizzi
la spiaggia (operatore balneare, addetto alla sicurezza o semplice
utente).
Come implementare il divieto in condizioni estreme di pericolo
? Come attivare il divieto ?
La richiesta potrebbe partire dalla spiaggia competendo, a seconda
dei tipi di spiaggia:
a) con più stabilimenti balneari allineati: al bagno pilota, nominato
dalla Capitaneria di Porto (sentite le organizzazioni sindacali
più rappresentative);
b) uno stabilimento isolato: al concessionario
c) con servizio di salvataggio collettivo: al capo spiaggia responsabile/direzione
della cooperativa
d) spiagge libere sorvegliate: direzione della spiaggia
Questi soggetti possono chiedere, via fax, l’autorizzazione ad
esporre il cartello di divieto e la bandiera rossa.
Chi deve emettere il divieto ?
Non vi è dubbio che in Italia, l’unica che possa autorizzarlo,
in questi frangenti che richiedono decisioni appropriate ed urgenti,
sia la Capitaneria di Porto mancando al Comune, l’altra autorità
competente sul demanio, la competenza/conoscenza necessaria e
mancando altresì di quella cultura generale dell’emergenza che
contraddistingue una organizzazione deputata al soccorso.
La Capitaneria di Porto autorizza, via fax, i soggetti di cui
sopra ad esporre il divieto di balneazione e la bandiera rossa.
Avverte altresì i sindaci dei comuni rivieraschi di attivarsi
per attivare il divieto anche sulle spiagge libere non sorvegliate.
Chi deve far rispettare il divieto ?
Tutte le forze di polizia, naturalmente, sono chiamate a far rispettare
la legge, ma in particolare dovrebbero essere le guardie municipali
incaricate, in questi giorni particolari – che nel corso di una
stagione estiva non sono più di 5 o 6 a mobilitarsi per la salvaguardia
della vita umana.
I bagnini sulla spiaggia hanno, come di consueto, il compito di
vigilare per il rispetto dell’ordinanza.
Che sistema utilizzare ?
Non vi è dubbio che il sistema di segnalazione utilizzato nei
paesi più rappresentativi d’Europa, se non altro per ragioni di
uniformità, il sistema che ricalca il codice segnaletico della
strada, sia il più semplice ed immediatamente comprensibile a
tutti:
VERDE
= normali condizioni di bagno sorvegliato
GIALLO
= condizioni di pericolo / divieto di usare galleggianti
se forte vento di terra, divieto di aprire gli ombrelloni
ROSSO
= condizioni proibitive del mare / divieto di balneazione
segnalazione occasionale o permanente delle zone di “no trespassing”.
Altri accorgimenti ?
Sicuramente dovrebbe essere generalizzato l’obbligo, come fanno
le ordinanze delle Capitanerie di Porto in Toscana, di redigere
un rapporto di incidente da parte dei bagnini fatto poi pervenire
alle Capitanerie.
Il bagnino dovrebbe avere sempre a portata di mano, oltre al fischietto,
un salvagente tipo Bay-Watch o un Rescue Tube (come opportunamente
ha prescritto l’ordinanza 2003 della Capitaneria di Porto di La
Spezia). Infine non sarebbe inopportuno l’uso generalizzato di
giubbotti autogonfiabili in neoprene tipo “Securmar” obbligatorio
in condizioni proibitive del mare da parte dei bagnini di salvataggio.
Relazione presentata al Salone Nautico di Genova 2003 alle
maggiori cariche della Guardia Costiera Italiana
Proprietà letteraria riservata - Riproduzioni anche parziali
del testo vietate
Il seguente testo è rivolto a tutti gli operatori professionali
del soccorso in acqua.
a cura del Dott. Dario Giorgio Pezzini
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