Regione
Toscana - L.R. 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio.
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Classificazione delle piscine
Art. 4 - Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
Art. 5 - Regolamento regionale
Art. 6 - Regolamento comunale
Capo II - Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private
ad uso collettivo
Art. 7 - Campo di applicazione
Art. 8 - Caratteristiche generali delle piscine
Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
Art. 10 - Regolamento interno della piscina
Art. 11 - Responsabile della piscina
Art. 12 - Dotazione del personale
Art. 13 - Autorizzazione
Art. 14 - Dichiarazione di inizio di attività
Art. 15 - Controlli
Art. 16 - Controlli interni
Art. 17 - Controlli esterni
Art. 18 - Sanzioni
Art. 19 - Norme transitorie e deroghe
Capo III - Piscine condominiali
Art. 20 - Campo di applicazione
Art. 21 - Caratteristiche generali delle piscine condominiali
Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
Art. 23 - Responsabile della piscina
Art. 24 - Assistente ai bagnanti
Art. 25 - Regolamento interno della piscina condominiale
Capo IV - Norme finali
Art. 26 - Applicabilità delle norme
Capo I - Disposizioni generali
Art. 01 - Definizione
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la
balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini
artificiali utilizzati per attività ricreative, formative
e sportive.
2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad
usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura,
di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è
definita da una normativa specifica.
Art. 02 - Finalità
1. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute
ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione
delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti
per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione
e per le specifiche attività di vigilanza.
Art. 03 - Classificazione delle piscine
1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono
nelle seguenti categorie:
a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate
ad un’utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in
strutture adibite, in via principale, ad altre attività
ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e
simili, nonché quelle al servizio di collettività,
palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della
struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente
all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai
sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al
criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono
in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base
alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale
di cui all’ articolo 5.
Art. 04 - Definizione degli elementi funzionali del complesso
piscina
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi
funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite
dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, in relazione
alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono
essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull’abbattimento
delle barriere architettoniche.
Art. 05 - Regolamento regionale
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana,
nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione
comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata
in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali
dell’impianto di piscine, ivi compresa la specificazione
del limite massimo degli utenti ammissibili;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici
delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell’attività
di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni
di cui all’articolo 16;
e) le deroghe ai sensi dell’articolo 9, comma 5;
f) le deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 3.
Art. 06 - Regolamento comunale
1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo
5, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al
regolamento regionale.
Capo II - Piscine pubbliche, private
aperte al pubblico o private ad uso collettivo
Art. 07 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente
alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini
della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art. 08 - Caratteristiche generali delle piscine
1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche
delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, alle condizioni
termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche,
secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all’articolo
5.
2. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione
delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico
o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti
di cui all’articolo 9.
3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla
densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale
di cui all’articolo 5.
4. L’ampiezza dell’area totale di insediamento delle
piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva
delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale
di cui all’articolo 5.
5. L’area di insediamento dell’impianto piscina deve
consentire l’accessibilità ai mezzi di servizio e
di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
Art. 09 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati
con acqua dolce, superficiale o sotterranea.
2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge
quelli alimentati con acqua marina.
3. Le acque utilizzate nell’impianto di piscina sono classificate
nel modo seguente:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l’alimentazione
delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua
di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate
per assicurare i necessari requisiti;
c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a
diretto contatto con i bagnanti.
4. L’acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi
alla legislazione vigente concernente la qualità delle
acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per
i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e
precisati nel regolamento regionale di cui all’articolo
5.
5. L’Azienda unità sanitaria locale può consentire
per l’acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri
chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri
indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5..
6. L’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico
acquedotto è sottoposta a controlli di conformità
per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con
frequenza almeno semestrale.
7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche
al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle
superfici della vasca medesima, almeno una volta l’anno
e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
8. La Regione favorisce l’adozione di sistemi a basso impatto
ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale
di cui all’articolo 5 definisce le caratteristiche di tali
impianti e le forme di incentivazione.
Art. 10 - Regolamento interno della piscina
1. All’ingresso dell’impianto è esposto in
maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina
nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell’impianto
e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle
disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento
regionale di cui all’articolo 5.
Art. 11 - Responsabile della piscina
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti
e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare
dell’impianto individua il responsabile della piscina ovvero
dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina:
a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il
profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell’impianto,
nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e
microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale
di cui all’articolo 5;
c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo
previste all’articolo 16;
d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina
una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l’allontanamento
di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento
regionale di cui all’articolo 5 e nelle procedure di autocontrollo.
Art. 12 - Dotazione del personale
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti
e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:
a) l’assistente ai bagnanti;
b) l’addetto agli impianti tecnologici.
2. L’assistente ai bagnanti è una persona abilitata
al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di
salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto
di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società
autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L’assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza
sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali
intorno alla vasca.
4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero
proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e
al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento
regionale di cui all’articolo 5, deve essere assicurata
in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento
della piscina.
5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli
ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza
dell’assistente ai bagnanti.
6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non
sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti, il
responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa
l’assenza dell’assistenza ai bagnanti ed attrezza
l’area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto
del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori
di anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.
7. L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito di
garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Art. 13 - Autorizzazione
1. Il titolare della piscina presenta la richiesta di autorizzazione
all’esercizio dell’impianto al comune in cui ha sede
l’impianto per le piscine pubbliche, le piscine private
aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e
3).
2. Il comune, previa acquisizione del parere dell’azienda
USL competente che verifica la conformità dell’impianto
con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di
cui all’articolo 5, rilascia l’autorizzazione con
provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel
regolamento comunale di cui all’articolo 6, e comunque non
oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato
l’eventuale diniego della autorizzazione.
4. Il comune comunica tempestivamente all’azienda USL competente
tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone
eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento
dell’attività di vigilanza.
Art. 14 - Dichiarazione di inizio di attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta al comune
ove ha sede l’impianto una dichiarazione di inizio di attività
(DIA), corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto
previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo
5, almeno trenta giorni prima dell’apertura dell’impianto.
2. Il comune esercita, avvalendosi dell’azienda USL competente,
una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 o dai controlli esterni
operati dall’azienda USL siano evidenziate violazioni delle
disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione
o la cessazione dell’attività dell’impianto.
4. Il comune comunica immediatamente all’azienda USL competente
tutti i dati relativi alle DIA ricevute, al fine di consentire
il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza.
Art. 15 - Controlli
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del
complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura
del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza
dell’azienda USL.
Art. 16 - Controlli interni
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione
sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali
del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione
e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina
redige un documento di valutazione del rischio in cui è
considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione
dell’attività, nel rispetto degli elementi indicati
nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione
dell’autorità incaricata del controllo ulteriori
documenti indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo
5.
4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate,
mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di
valutazione del rischio di cui al comma 2.
5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile
è a disposizione dell’azienda USL per un periodo
di due anni.
6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato,
riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei
limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione
del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone
tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia
necessario sospendere la balneazione.
Art. 17 - Controlli esterni
1. I controlli sono effettuati dall’azienda USL, secondo
quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo
5, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo
modalità e frequenza che tengano conto della tipologia
degli impianti e delle situazioni locali.
2. L’azienda USL competente, qualora accerti che nella piscina
sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel
regolamento regionale di cui all’articolo 5, dispone, anche
attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune
verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino
di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni
formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano
condizioni di rischio per la salute degli utenti, l’azienda
USL può disporre, anche in via temporanea, la chiusura
dell’impianto, dandone immediata comunicazione al comune.
Art. 18 - Sanzioni
1. I titolari delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), che esercitano l’attività senza l’autorizzazione
di cui all’articolo 13, o senza la dichiarazione di inizio
di attività di cui all’articolo 14, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l’immediata
chiusura dell’impianto.
2. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento
e all’autocontrollo di cui all’articolo 16, commi
2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta
l’immediata chiusura dell’impianto.
3. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici
e igienico-ambientali dell’impianto piscina indicati nel
regolamento regionale di cui all’articolo 5, sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500,00 a euro 3.000,00.
4. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici
e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento
regionale di cui all’articolo 5, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro
3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati
alle prescrizioni impartite dall’azienda USL.
5. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante
l’orario di apertura ai sensi dell’articolo 12, comma
4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si
applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell’assistente
ai bagnanti.
6. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento al comune in cui ha sede l’impianto di una somma
da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:
a) mancato svuotamento dell’acqua delle piscine ai sensi
dell’articolo 9, comma 7;
b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all’articolo
10;
c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima
della piscina indicata nel regolamento interno di cui all’articolo
10.
7. Ferma restando l’adozione da parte dell’autorità
sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero
necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia
applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5,
il comune dispone la sospensione dell’attività per
un periodo da tre a trenta giorni.
8. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento
ed all’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni
contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative).
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia
giudiziaria, l’accertamento delle violazioni è di
competenza delle aziende USL.
10. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative
è del comune nel cui territorio la violazione è
accertata.
Art. 19 - Norme transitorie e deroghe
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge sono adeguate alle disposizioni della presente
legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 5,
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del
regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi
di particolare complessità, il comune può concedere
un ulteriore termine di un anno.
2. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della
presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini
indicati al comma 1, l’avvenuto adeguamento alle disposizioni
della presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo
5.
3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle
norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale
di cui all’articolo 5, allo scopo di mantenere comunque
un congruo livello di attività negli impianti esistenti,
è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni
requisiti individuati nel regolamento di cui all’articolo
5.
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa
acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando
una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento
regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze
dell’impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.
Capo III - Piscine condominiali
Art. 20 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente
alle piscine facenti parte di condomini di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione
ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.
Art. 21 - Caratteristiche generali delle piscine condominiali
1. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione
delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico
o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti
di cui all’articolo 8, per le piscine ad uso pubblico di
cui al capo II.
2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla
densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale
di cui all’articolo 5.
3. L’area di insediamento dell’impianto piscina deve
consentire l’accessibilità ai mezzi di servizio e
di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 104/1992.
Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari
previsti all’articolo 9, per le piscine ad uso pubblico
di cui al capo II.
Art. 23 - Responsabile della piscina
1. Il responsabile della piscina è l’amministratore
di condominio, salvo sia diversamente disposto.
2. E’ individuato l’addetto agli impianti tecnologici
al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.
Art. 24 - Assistente ai bagnanti
1. Nel caso in cui l’assemblea condominiale preveda la presenza
di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell’articolo
12, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività
che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla
vasca.
2. La presenza dell’assistente ai bagnanti, ove prevista,
è assicurata durante l’orario di utilizzo della piscina.
3. L’assenza dell’assistente ai bagnanti, o la sua
presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata
nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo
25.
4. Qualora non sia prevista la presenza dell’assistente
ai bagnanti, l’area della piscina deve essere adeguatamente
protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei
confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne
l’incolumità.
Art. 25 - Regolamento interno della piscina condominiale
1. All’ingresso dell’impianto è esposto in
maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina
nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso
alle vasche e riportante la capienza massima dell’impianto.
Capo IV - Norme finali
Art. 26 - Applicabilità delle norme
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data
di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo
5.
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