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Regione Toscana - L.R. 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Classificazione delle piscine
Art. 4 - Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
Art. 5 - Regolamento regionale
Art. 6 - Regolamento comunale
Capo II - Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo
Art. 7 - Campo di applicazione
Art. 8 - Caratteristiche generali delle piscine
Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
Art. 10 - Regolamento interno della piscina
Art. 11 - Responsabile della piscina
Art. 12 - Dotazione del personale
Art. 13 - Autorizzazione
Art. 14 - Dichiarazione di inizio di attività
Art. 15 - Controlli
Art. 16 - Controlli interni
Art. 17 - Controlli esterni
Art. 18 - Sanzioni
Art. 19 - Norme transitorie e deroghe
Capo III - Piscine condominiali
Art. 20 - Campo di applicazione
Art. 21 - Caratteristiche generali delle piscine condominiali
Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
Art. 23 - Responsabile della piscina
Art. 24 - Assistente ai bagnanti
Art. 25 - Regolamento interno della piscina condominiale
Capo IV - Norme finali
Art. 26 - Applicabilità delle norme

Capo I - Disposizioni generali

Art. 01 - Definizione
1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative e sportive.
2. La presente legge non si applica alle piscine destinate ad usi speciali collocate all’interno di una struttura di cura, di riabilitazione, di estetica, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

Art. 02 - Finalità
1. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio, mediante la definizione dei requisiti per la costruzione delle stesse, le indicazioni per la loro manutenzione e per le specifiche attività di vigilanza.

Art. 03 - Classificazione delle piscine
1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, a loro volta si distinguono in:
1) piscine pubbliche, private aperte al pubblico;
2) piscine private ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
3) impianti finalizzati al gioco acquatico.
b) piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.
2. Ai fini igienico-sanitari, le piscine, oltre che in base al criterio della destinazione di cui al comma 1, si distinguono in base alle caratteristiche strutturali, ambientali ed in base alla loro utilizzazione come previsto nel regolamento regionale di cui all’ articolo 5.

Art. 04 - Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina
1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasca:
a) sezione pubblico;
b) sezione vasche, natatorie e di balneazione;
c) sezione servizi;
d) sezione impianti tecnici;
e) sezione attività ausiliarie.
2. Le sezioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), devono essere rese accessibili ai sensi delle vigenti norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 05 - Regolamento regionale
1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) i requisiti strutturali, gestionali, tecnici, igienico-ambientali dell’impianto di piscine, ivi compresa la specificazione del limite massimo degli utenti ammissibili;
b) i requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca;
c) le modalità di esercizio dell’attività di vigilanza ed i controlli;
d) la documentazione necessaria ai fini dei controlli interni di cui all’articolo 16;
e) le deroghe ai sensi dell’articolo 9, comma 5;
f) le deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 3.

Art. 06 - Regolamento comunale
1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale.

Capo II - Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo

Art. 07 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e contengono i criteri per la gestione ed il controllo ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Art. 08 - Caratteristiche generali delle piscine
1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
2. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche è assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 9.
3. Il fabbisogno idrico è quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti e definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5.
4. L’ampiezza dell’area totale di insediamento delle piscine deve risultare proporzionata alla superficie complessiva delle vasche, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
5. L’area di insediamento dell’impianto piscina deve consentire l’accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 09 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea.
2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina.
3. Le acque utilizzate nell’impianto di piscina sono classificate nel modo seguente:
a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l’alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari;
b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti;
c) acqua contenuta in vasca presente nel bacino natatorio e a diretto contatto con i bagnanti.
4. L’acqua di approvvigionamento ha caratteristiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente ai valori per i parametri chimici e microbiologici di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e precisati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
5. L’Azienda unità sanitaria locale può consentire per l’acqua di approvvigionamento una deroga ai parametri chimici di cui al comma 4, nei casi, per il tempo e per i parametri indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5..
6. L’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto è sottoposta a controlli di conformità per i parametri tossici e microbiologici di cui al comma 4, con frequenza almeno semestrale.
7. La vasca della piscina è completamente svuotata, anche al fine di consentire una adeguata pulizia e sanificazione delle superfici della vasca medesima, almeno una volta l’anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.
8. La Regione favorisce l’adozione di sistemi a basso impatto ambientale nella gestione delle piscine; il regolamento regionale di cui all’articolo 5 definisce le caratteristiche di tali impianti e le forme di incentivazione.

Art. 10 - Regolamento interno della piscina
1. All’ingresso dell’impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima dell’impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.

Art. 11 - Responsabile della piscina
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell’impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni.
2. Il responsabile della piscina:
a) assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo gestionale, tecnologico e organizzativo;
b) assicura il rispetto dei requisiti igienico-ambientali dell’impianto, nonché dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca previsti nel regolamento regionale di cui all’articolo 5;
c) assicura la corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo previste all’articolo 16;
d) assicura che siano eseguite in tutti gli ambienti della piscina una quotidiana pulizia ed una periodica disinfezione, con l’allontanamento di ogni rifiuto, secondo le modalità riportate nel regolamento regionale di cui all’articolo 5 e nelle procedure di autocontrollo.

Art. 12 - Dotazione del personale
1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati:
a) l’assistente ai bagnanti;
b) l’addetto agli impianti tecnologici.
2. L’assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salvataggio e di primo soccorso dalla sezione di salvamento della Federazione italiana nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. L’assistente ai bagnanti vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
4. La presenza di assistenti ai bagnanti a bordo vasca in numero proporzionato al numero e alle caratteristiche delle vasche e al numero dei bagnanti, secondo quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, deve essere assicurata in modo continuativo durante tutto l’orario di funzionamento della piscina.
5. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, non è obbligatoria la presenza dell’assistente ai bagnanti.
6. Per le piscine ad uso collettivo di cui al comma 5, ove non sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti, il responsabile della piscina informa adeguatamente gli utenti circa l’assenza dell’assistenza ai bagnanti ed attrezza l’area della piscina di adeguate protezioni nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici al fine di salvaguardarne l’incolumità.
7. L’addetto agli impianti tecnologici ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 13 - Autorizzazione
1. Il titolare della piscina presenta la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto al comune in cui ha sede l’impianto per le piscine pubbliche, le piscine private aperte al pubblico e gli impianti finalizzati al gioco acquatico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3).
2. Il comune, previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente che verifica la conformità dell’impianto con quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rilascia l’autorizzazione con provvedimento comunicato al richiedente nel termine indicato nel regolamento comunale di cui all’articolo 6, e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, è comunicato l’eventuale diniego della autorizzazione.
4. Il comune comunica tempestivamente all’azienda USL competente tutti i dati relativi alle autorizzazioni emesse, indicandone eventuali deroghe, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza.

Art. 14 - Dichiarazione di inizio di attività
1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il titolare presenta al comune ove ha sede l’impianto una dichiarazione di inizio di attività (DIA), corredata dai documenti che attestano il rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, almeno trenta giorni prima dell’apertura dell’impianto.
2. Il comune esercita, avvalendosi dell’azienda USL competente, una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 o dai controlli esterni operati dall’azienda USL siano evidenziate violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento, il comune dispone la sospensione o la cessazione dell’attività dell’impianto.
4. Il comune comunica immediatamente all’azienda USL competente tutti i dati relativi alle DIA ricevute, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività di vigilanza.

Art. 15 - Controlli
1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni, di competenza dell’azienda USL.

Art. 16 - Controlli interni
1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina.
2. I controlli interni sono eseguiti secondo protocolli di gestione e di autocontrollo; a tal fine, il responsabile della piscina redige un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell’attività, nel rispetto degli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. Il responsabile della piscina tiene altresì a disposizione dell’autorità incaricata del controllo ulteriori documenti indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5.
4. Il responsabile della piscina garantisce che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio di cui al comma 2.
5. La documentazione relativa ai controlli effettuati dal responsabile è a disposizione dell’azienda USL per un periodo di due anni.
6. Qualora il responsabile, in seguito al controllo interno effettuato, riscontri valori dei parametri igienico-sanitari al di fuori dei limiti previsti dal piano di autocontrollo, provvede alla soluzione del problema ed al ripristino delle condizioni ottimali, dandone tempestiva comunicazione alla azienda USL, nel caso in cui sia necessario sospendere la balneazione.

Art. 17 - Controlli esterni
1. I controlli sono effettuati dall’azienda USL, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 5, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tengano conto della tipologia degli impianti e delle situazioni locali.
2. L’azienda USL competente, qualora accerti che nella piscina sono venuti meno i requisiti indicati nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all’articolo 5, dispone, anche attraverso prescrizioni dirette, che siano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti.
3. In caso di inadempienza, nei termini fissati, alle prescrizioni formulate ai sensi del comma 2, e comunque ogniqualvolta vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti, l’azienda USL può disporre, anche in via temporanea, la chiusura dell’impianto, dandone immediata comunicazione al comune.

Art. 18 - Sanzioni
1. I titolari delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che esercitano l’attività senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, o senza la dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 14, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto.
2. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all’autocontrollo di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto.
3. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti strutturali, gestionali, tecnici e igienico-ambientali dell’impianto piscina indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), prive dei requisiti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici delle acque di vasca indicati nel regolamento regionale di cui all’articolo 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00, nel caso in cui non si adempia nei termini indicati alle prescrizioni impartite dall’azienda USL.
5. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), prive del personale di assistenza ai bagnanti durante l’orario di apertura ai sensi dell’articolo 12, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00; tale sanzione non si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), nel caso in cui non sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti.
6. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento al comune in cui ha sede l’impianto di una somma da euro 200,00 a euro 1.200,00, nei seguenti casi:
a) mancato svuotamento dell’acqua delle piscine ai sensi dell’articolo 9, comma 7;
b) mancata esposizione del regolamento della piscina di cui all’articolo 10;
c) presenza di bagnanti in numero superiore alla capienza massima della piscina indicata nel regolamento interno di cui all’articolo 10.
7. Ferma restando l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di provvedimenti contingibili ed urgenti che si rendessero necessari a tutela della salute pubblica, nel caso in cui sia applicata la sanzione amministrativa di cui ai commi 3, 4 e 5, il comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a trenta giorni.
8. Per quanto riguarda le procedure relative all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni è di competenza delle aziende USL.
10. La competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

Art. 19 - Norme transitorie e deroghe
1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 5, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale; qualora gli adeguamenti prevedano interventi di particolare complessità, il comune può concedere un ulteriore termine di un anno.
2. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute a comunicare al comune, nei termini indicati al comma 1, l’avvenuto adeguamento alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all’articolo 5.
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto e comunque non inferiore al 25 per cento.

Capo III - Piscine condominiali

Art. 20 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Art. 21 - Caratteristiche generali delle piscine condominiali
1. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 8, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.
2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5.
3. L’area di insediamento dell’impianto piscina deve consentire l’accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge 104/1992.

Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua
1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all’articolo 9, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.

Art. 23 - Responsabile della piscina
1. Il responsabile della piscina è l’amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.
2. E’ individuato l’addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 24 - Assistente ai bagnanti
1. Nel caso in cui l’assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.
2. La presenza dell’assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l’orario di utilizzo della piscina.
3. L’assenza dell’assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all’articolo 25.
4. Qualora non sia prevista la presenza dell’assistente ai bagnanti, l’area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l’incolumità.

Art. 25 - Regolamento interno della piscina condominiale
1. All’ingresso dell’impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso alle vasche e riportante la capienza massima dell’impianto.

Capo IV - Norme finali

Art. 26 - Applicabilità delle norme
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5.


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