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Informazioni turistiche sull'Isola d'Elba

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE

 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 NORME DI SICUREZZA 
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941 , n. 1.570; Vista la legge 13 maggio 1961 , n. 469, art. 1 ; Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966 art. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 2 febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni; Visto il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessità di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante lo svolgimento di manifestazioni sportive; Ravvisata l'opportunità di emanare un testo coordinato dalle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Espletata la procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317;
Decreta:

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 lettera a) della legge del 5 agosto 1 978, n° 457, nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.l. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.l., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi, devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove è prevista la presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.

ART. 2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori definizioni: Spazio di attività sportiva Spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale. Zona di attività sportiva Zona costituita dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. Spazio riservato agli spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. Zona spettatori Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi. Spazi e servizi di supporto Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza di pubblico. Spazi e servizi accessori Spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo Insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti con spazio riservato agli spettatori coperto. Impianto sportivo al chiuso: Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia degli impianti all'aperto. Complesso sportivo: Uno o più impianti sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi e dalle rispettive aree di servizio annesse. Area di servizio annessa: Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi. Area di servizio esterna: Area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto o complesso sportivo mediante recinzione mobile. Zona esterna: Area pubblica circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici o privati. Spazi di soccorso: Spazi raggiungibili dai mezzi di soccorso e riservati alla loro sosta manovra. Via d'uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. Spazio calmo: Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. Percorso di smistamento: Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche: Coperture di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione. Capienza: Massimo affollamento ipotizzabile.

ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente documentazione:
1 ) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande presentate dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della legge 2 febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n° 773 la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, ai fini della prevenzione incendi. La Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 che viene trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità. Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.

ART. 4 UBICAZIONE

L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che la zona esterna garantisca , ai fini della sicurezza, il rapido sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da non costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile ed accessibile da parte delle squadre di soccorso. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 , 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve assicurata la possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50 m; - pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.

ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente uscita dall'impianto; per le caratteristiche tecniche di tale delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121; tutti i varchi devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000 spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di analoghe caratteristiche. La disponibilità di tale area durante l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente valido.

7 - SPAZI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE
Gli spazi destinati attività sportiva, sia all'aperto che al chiuso, dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse ai diversi livelli di pratica sportiva. Detti spazi dovranno inoltre essere correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne un agevole utilizzo; di massima dovranno pertanto essere evitati collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli.
Gli spazi di attività dovranno inoltre risultare facilmente attrezzabili ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di manutenzione, tenendo conto, ove richiesto dalle caratteristiche dell'impianto, dell'accesso di macchine operatrici.

7.1 - Orientamento degli spazi di attività all'aperto
L'orientamento dei campi all'aperto dovrà rispondere alle prescrizioni delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre indicazioni, l'asse principale di svolgimento attività sportiva dovrà essere orientato preferibilmente nella direzione nord-sud con una tolleranza di 15' verso est o ovest. Orientamenti diversi potranno essere consentiti ove giustificati da particolari tipi di attività o modalità di utilizzazione.

7.2 - Segnature dei campi
Tutte le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle Federazioni Sportive interessate; nel caso di spazi polivalenti dovranno essere adottate segnature di diversa colorazione onde consentire una facile individuazione dei differenti campi.

7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo sia fisso che mobile. A tal fine, ove i regolamenti delle Federazioni Sportive non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce non potrà essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle segnature o dal bordo vasca) per ciascuno spazio di attività.

7.4 - Recinzione degli spazi di attività - protezioni
Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili pericoli, gli spazi di attività dovranno risultare inaccessibili agli spettatori, come successivamente indicato al punto 9.1.
Ove previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e conformemente alle indicazioni di queste ultime, dovranno inoltre essere previste idonee barriere per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi utilizzati dagli atleti e barriere per proteggere gli atleti dall'eventuale lancio di oggetti da parte degli spettatori.

7.5 - Pavimentazioni
La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta al tipo e livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere seguite le indicazioni delle Federazioni Sportive interessate; per gli spazi polivalenti si dovrà tenere conto della compatibilità e della prevalenza di utilizzazione. In mancanza di altre indicazioni si dovranno seguire i criteri di scelta indicati nella tabella A.

7.6 - Altezze libere
L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza dello spazio di attività, fasce di rispetto comprese, dovrà consentire l'agevole svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti e secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre prescrizioni e salvo particolari destinazioni, tale altezza, misurata a partire dal piano di gioco (quota dell'acqua per le vasche), non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:
- Spazi coperti:
campi bocce: m 4,50;
piscine non destinate alla pallanuoto: m 3,50 (preferibilmente m 4,00);
piscine per la pallanuoto: m 5,00;
piscine per tuffi: come da normativa della Federazione Italiana Nuoto;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 4,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: m 7,00.
- Spazi all'aperto:
campi bocce e piscine: come spazi coperti;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250: m 7,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: minimo m 12,50; preferibilmente m 25,00.

7.7 - Illuminazione naturale degli spazi al chiuso
In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione naturale; dovranno comunque essere evitate, anche mediante schermature, superfici finestrate normali all'asse longitudinale dei campi di attività e, fatta eccezione per gli impianti natatori, l'incidenza diretta dei raggi solari su piani orizzontali per altezze inferiori a m 2,50 dal piano di gioco.

7.8 - Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione, l'indice di abbagliamento calcolato secondo quanto indicato nella norma UNI SPORT 9316 (appendice), non dovrà essere maggiore di 50. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto indice, le sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili, all'interno dello spazio di attività, sotto un angolo inferiore a 20' rispetto all'orizzontale, considerando il punto di visione coincidente con il piano delle vasche per gli impianti natatori ovvero posto convenzionalmente ad un'altezza di m 1,50 dal piano di gioco negli altri casi. Per le caratteristiche di illuminamento degli impianti all'aperto ed al chiuso, nonché per le caratteristiche ambientali di quelli al chiuso dovranno essere rispettati i minimi indicati nelle tabelle B e C.

7.9 - Illuminazione di emergenza
Negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati artificialmente, in cui si svolgono attività per le quali la mancanza improvvisa di illuminazione potrebbe comportare pericoli per i praticanti, dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione d'emergenza per lo spazio di attività che consenta la graduale sospensione della pratica sportiva in condizioni di sicurezza e comunque in grado di assicurare un livello d'illuminamento non inferiore al 10% dei valori minimi previsti nell'allegato B (livello di attività 1) per una durata non inferiore a 5 minuti. Il tempo di entrata in funzione dell'impianto di illuminazione d'emergenza dovrà comunque essere compatibile con il tipo di attività sportiva praticata.

7.10 - Ventilazione
Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere assicurate con aperture dirette verso l'esterno, nelle pareti o nei soffitti (ventilazione naturale), con sistemi di convogliamento, distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale), con sistemi misti. Inoltre, in particolare per i sistemi di ventilazione artificiale o mista, dovranno essere previsti idonei accorgimenti per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti o interferenze con l'attività sportiva, compreso il movimento degli attrezzi.
Nella tabella C sono riportati i valori consigliati per i ricambi orari dei diversi locali.

7.11 - Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa
In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione dell'impianto dovrà essere previsto il riscaldamento invernale dei locali al chiuso onde consentire idonee condizioni di comfort per lo svolgimento della pratica sportiva e delle attività accessorie.
Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie generalmente necessarie, il sistema di riscaldamento adottato dovrà consentire una sufficiente uniformità delle temperature evitando fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria. Negli ambienti con sviluppo di vapore (vano vasche delle piscine, docce, zone soggette a notevole affollamento...), dovranno essere previsti sistemi per la limitazione dell'umidita relativa. Per specifiche attività e livelli di pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione di impianti di condizionamento.
I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono riportati nella tabella C. In ogni caso dovranno essere rispettate le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi energetici.

7.12 - Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva
Tutti gli spazi di attività dovranno essere dotati delle attrezzature fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi necessari allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la categoria di utenti previsti. Tali attrezzature ed attrezzi come pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo, dovranno essere conformi alle indicazioni delle Federazioni Sportive.
In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica dovranno essere previste inoltre le attrezzature per il rilevamento e segnalazione di tempi e punteggi (fotofinish, tabelloni,....) secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive. Tutti gli ancoraggi, fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature dovranno essere realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale, tenendo conto di un idoneo margine di sicurezza che, salvo diversa specifica indicazione, dovrà risultare non inferiore a 3.

7.13 - Conduzione e manutenzione
Le operazioni di conduzione (approntamento dei campi, pulizia, controlli,...) e manutenzione ordinaria dovranno risultare facilmente eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti e limitato impiego di personale. A tal fine, i percorsi tra i campi ed i magazzini delle attrezzature dovranno essere il più possibile brevi e privi di dislivelli; dovrà inoltre essere previsto l'accesso diretto allo spazio di attività dei mezzi per la manutenzione.

7.14 - Affollamento degli spazi di attività
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento massimo previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato, computando il numero di atleti, giudici di gara e addetti contemporaneamente presenti.
Salvo diversa indicazione da parte delle Federazioni Sportive o diverso dimensionamento giustificato dalla tipologia o dall'uso, si farà riferimento a n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche servite per le piscine e 4 mq per tutti gli altri impianti. La superficie da prendere in considerazione e quella all'interno della recinzione dello spazio di attività.


8 - SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
L'altezza media dei locali di servizio non dovrà risultare inferiore a m 2,70 e comunque, in : nessun punto, inferiore a m 2,20. Nei locali di disimpegno e nei servizi igienici l'altezza potrà essere di m 2,40. Per i magazzini potranno essere adottate altezze diverse da quelle sopra indicate, compatibilmente con le necessita connesse al tipo e dimensioni delle attrezzature da immagazzinare.
Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdrucciolevole nelle condizioni d'uso previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere tali da consentire la facile pulizia di, tutte le superfici evitando l'accumulo della polvere, ed i rivestimenti dovranno risultare facilmente pulibili e disinfettabili con le sostanze in comune commercio.
Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette a periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare facilmente accessibili ma anche protette da manomissioni. Le caratteristiche ambientali dovranno risultare, di massima, non inferiori a quelle riportate nella tabella C.

8.1 - Spogliatoi per atleti
I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere suddivisi per sesso considerando, salvo particolari destinazioni, un uguale numero di uomini e di donne, In ogni caso dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Il dimensionamento dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere effettuato considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,60 (m 0,80x2), comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Per le piscine possono essere realizzati spogliatoi singoli (cabine a rotazione) a parziale o totale sostituzione di quelli comuni; per tali spogliatoi si consiglia una dimensione interna netta non inferiore a m 0,90x1,20 (m 1,20x1,50 per consentirne l'uso ai disabili). Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà essere commisurato al numero di utenti contemporanei, tenendo conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva. Per capienze superiori ai 40 posti e preferibile realizzare più spogliatoi di dimensioni inferiori.
Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, dovrà essere prevista la possibilità di usare una panca della lunghezza di m 1,20. Per le piscine possono essere previste cabine a rotazione per disabili, nel numero di almeno una negli spogliatoi uomini ed una in quello per le donne.
Gli spogliatoi dovranno essere dotati di WC e docce con le caratteristiche successivamente indicate; negli spogliatoi, ovvero nelle loro immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella di acqua potabile.

8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori
I locali dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere dimensionati, di massima, per 4 - 6 utenti contemporanei considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,6 comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio:
- un WC (in locale proprio), una doccia ed un lavabo, per spogliatoi fino a 4 utenti;
- un WC (in locale proprio), due docce ed un lavabo, per spogliatoi con più di 4 e fino a 6 utenti.
Le caratteristiche dei WC e delle docce sono quelle successivamente indicate. Dagli spogliatoi per i giudici di gara/istruttori si dovrà poter accedere, preferibilmente, direttamente alla zona spogliatoi atleti. Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili motori.

8.3 - Pronto soccorso della zona di attività sportiva
Il locale dovrà essere ubicato preferibilmente lungo le vie di accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Nel locale di pronto soccorso o nelle sue immediate vicinanze dovrà essere previsto un posto telefonico.
Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni di pronto soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore a mq 9 con dimensioni minime non inferiori a m 2,50. Il locale dovrà essere dotato di proprio WC, in locale separato, con anti WC dotato di lavabo.
In relazione all'importanza dell'impianto dovrà essere previsto un locale per accertamenti anti-doping, conforme alle prescrizioni delle Federazioni Sportive e comunque di superficie non inferiore alle misure minime previste per il pronto soccorso, dotato di lavabo e WC in locale separato, eventualmente coincidente con quello del pronto soccorso, se direttamente accessibile.
Sempre in relazione all'importanza e caratteristiche dell'impianto, potrà essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente accessibile dall'atrio, dotato di WC in locale separato con annesso anti WC dotato di lavabo. Il locale per le visite mediche potrà coincidere con il pronto soccorso ove siano garantite le condizioni di accessibilità prima indicate.
Tutti i suddetti locali e WC dovranno risultare fruibili da parte dei disabili motori.

8.4 - Deposito attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature
Il deposito attrezzi, eventualmente suddiviso in più unita, dovrà essere ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno agevole, sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto. Le porte di accesso e gli eventuali percorsi dovranno essere dimensionati in modo da consentire il passaggio delle attrezzature senza difficoltà. La superficie e le dimensioni dovranno essere correlati ai tipi e livelli di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza d'uso, con particolare riferimento alle attrezzature. In relazione all'importanza dell'impianto, dovrà essere previsto L'accesso al deposito attrezzi anche con mezzi meccanici.
I depositi di materiali ed attrezzature per la conduzione e manutenzione saranno commisurati alle scorte di materiali previsti ed al tipo di attrezzature necessarie tenendo conto delle esigenze connesse all'agevole esecuzione delle diverse operazioni da effettuare e del rispetto delle norme di sicurezza.

8.5 - Spogliatoi per il personale
Detti spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza dell'impianto, dovranno essere dimensionati in base al numero di addetti per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia, conduzione degli impianti tecnici, ecc.
Di massima detti spogliatoi avranno caratteristiche dimensionali e di dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici di gara/istruttori.

8.6 - Caratteristiche dei servizi annessi agli spogliatoi
8.6.1 - Servizi igienici
I servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90x1,20 con porta apribile verso l'esterno; i servizi igienici per disabili motori dovranno avere dimensioni conformi a quelle previste dalla normativa al riguardo. Per i servizi igienici degli atleti, ogni locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC), eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale saranno installati gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno un lavabo. All'anti WC si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro nel quale potranno essere installati i lavabi. Il numero complessivo di lavabi dovrà essere almeno pari a quello dei WC; anziché lavabi singoli potranno essere utilizzati lavabi a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima indicato per i lavabi singoli.
Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.6, per gli spogliatoi atleti fino a 20 posti dovrà essere realizzato almeno un WC ogni 15 posti spogliatoio o frazione, con dotazione minima di un WC. Nei servizi igienici destinati agli uomini dovranno essere previsti orinatoi in numero almeno pari ai WC, calcolati come sopra; coppie di orinatoi potranno essere sostituite da un WC. Almeno un WC nei servizi uomini ed almeno un WC in quello destinato alle donne dovranno essere accessibili ai disabili motori.
8.6.2 - Docce
Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di m 0,80x0,80 (preferibilmente 0,90x0,90) con antistante spazio di passaggio della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente m 0,90), eventualmente in comune con altri posti doccia.
Alle docce degli spogliatoi atleti, sia quelle singole che quelle raggruppate, si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale filtro. Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.5, dovrà essere previsto un posto doccia almeno ogni 4 posti spogliatoio o frazione, con dotazione minima di due docce. Almeno un posto doccia per le docce destinate agli uomini ed uno per quelle destinate alle donne dovrà essere fruibile da parte dei disabili motori.


9 - SPAZI PER IL PUBBLICO
Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compreso quello disabile, ed una confortevole visione dello spettacolo sportivo; dette condizioni si intendono soddisfatte se le tribune sono conformi alla norma UNI SPORT 9217. Non potranno essere realizzati posti con limitata visibilità; potranno essere previsti differenti valori della capienza in relazione al tipo e livello di pratica sportiva ed in relazione alla visibilità.
Formula per la verifica della visibilità (conforme alla UNI SPORT 9217): la distanza d non può essere inferiore a 0,10 m.

9.1 - Delimitazione degli spazi per il pubblico
Durante le manifestazioni, gli spazi destinati all'attività sportiva, gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto e con lo spazio di attività, dovranno risultare inaccessibili agli spettatori. La separazione dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive. Ove non diversamente disposto da tali leggi e regolamenti, la separazione dovrà avere un'altezza minima di m 1,10. Tale separazione, ove necessaria, dovrà essere conforme per caratteristiche dei materiali e resistenza alle sollecitazioni, alla norma UNI 101 21 (seconda parte, n. 3.6).

9.2 - Settori
Ove sia prevista la suddivisione in settori degli spazi destinati al pubblico, le separazioni tra settori avranno caratteristiche analoghe a quelle precedentemente indicate al punto 9.1.

9.3 - Dotazioni accessorie
Le zone spettatori dovranno essere dotate di servizi igienici e posto di pronto soccorso conformi alle vigenti norme di igiene e sicurezza. A servizio degli spettatori dovranno essere previste, come indicato al punto 1.4 idonee aree correlate all'impianto sportivo da destinare a parcheggio per i mezzi di trasporto. In occasione delle manifestazioni l'accesso degli spettatori all'impianto dovrà avvenire tramite passaggi controllati. Eventuali biglietterie dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la mobilità del pubblico. Per ragioni di sicurezza e inoltre opportuno che le biglietterie abbiano l'accesso per il personale in diretta comunicazione con l'interno dell'area dell'impianto. Il numero di biglietterie dovrà essere commisurato al numero di settori previsto ed alla capienza. In relazione al tipo e modalità d'uso dell'impianto, si consiglia la realizzazione di posti di ristoro e sosta per il pubblico, ovvero spazi attrezzati per attività collaterali.

ART. 15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1.2 per il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed integrazioni. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno". Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati devono essere le seguenti: a) - negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile); b) - in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1 ; c) - ferme restando le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco. In ogni caso le poltrone e gli altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. I materiali di cui ai precedenti capoversi debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25 agosto 1984). Le pavimentazioni delle zone dove si praticano le "attività sportive", all'interno degli impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al di sotto di tali pavimentazioni. Negli impianti al chiuso, nel caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della reazione al fuoco è comunque necessaria. Le citate pavimentazioni, se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi. Qualora vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1 , 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 , e dei sedili per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1 IMe2. I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni.

ART. 16 DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati a deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/mq. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza, purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A. I locali, di superficie superiore a 25 m2 destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1 ° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo locale non deve essere superiore a 1 000 mq per i piani fuori terra e a 500 mq per i piani 1 ° e 2° interrato. Le strutture di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90. Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a 50 kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 mq di superficie. Per i depositi con superficie superiore a 500 mq, se ubicati a piani fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60. Qualora detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso deve essere aerato direttamente verso l'esterno. I depositi di sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per esigenze igienico-sanitarie.

ART. 17 IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968). La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici: - non devono costituire causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; - devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); - devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette" e devono riportate chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza: a) illuminazione; b) allarme; c) rilevazione; d) impianti di estinzione incendi. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad interruzione breve (inf. 0,5 sec.) per gli impianti di segnalazione, allarme ed illuminazione e ad interruzione media (inf. 15 sec.) per gli impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - segnalazione e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 60 minuti; - impianti idrici antincendio: 60 minuti. Gli impianti al chiuso, quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento si rimanda alle specifiche norme del Ministro dell'Interno.È vietato utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti. Impianto di rilevazione e segnalazione degli incendi Negli impianti al chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio che possa verificarsi nell'ambito dell'attività. La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme íncendio nella centrale di controllo e segnalazione, che deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario che alcuni si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Impianto idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere: - distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree dell'attività; - collocati in ciascun piano negli edifici a più piani; - dislocati in posizione accessibile e visibile; - segnalati con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza. Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento dei Vigilí del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno dei filtri a prova di fumo. Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una tubazione semirigida realizzata a regola d'arte. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente oltre all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve assicurare una autonomia non inferiore a 30 mìn. Qualora la rete idrìca non sia in grado dì assicurare quanto sopra descritto, deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di fornire le medesime prestazioni. Gli impianti al chiuso con numero di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione flessibile realizzata a regola d'arte. L'impianto idrico antincendio per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano, deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche dal fuoco. L'ímpianto deve avere caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 360 1/min per ogni colonna montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 I/min con una pressione al bocchello di 2 bar. L'alimentazione deve assicurare una autonomia di almeno 60 min. L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva (gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa con avviamento automatico. Negli impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista 1'installazione all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata, di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.

ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto un impianto televisivo a circuito chíuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazìone della zona spettatori e dell'area di servízio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'impianto deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche per le manifestazioni che si tengono in orari notturni. Il Prefetto ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività. Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. ln particolare il piano, tenendo anche conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione Provinciale dí Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti la sicurezza a carico del titolare dell'impianto: - controlli per prevenire gli incendi; - istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; - informazione degli spettatori e degli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; - garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi di controllo degli spettatori di cui all'art. 18; - garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; - garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; - garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori; - garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti; - fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza; - predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, di dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione: - delle scale e delle vie di esodo; - dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio.

ART. 20 COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo. Gli impianti al chiuso possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982; la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1 ,20 m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei impianti di smaltimento dei fumi. Le strutture, le finiture e gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente di prevenzione incendi per le specifiche attività. I depositi, ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni dell'art. 16. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione. Deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Gli impianti al chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. I servizi igienici della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un gabinetto per le donne. Deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime misure di pronto soccorso. Per lo spazio e la zona di attività sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e nell'ultimo comma dell'art. 3. Per le piscine si applicano le prescrizioni contenute nell'art. 14. I suddetti impianti devono essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.

ART. 21 NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigianza e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Gli impianti e complessi sportivi già agibili alla data di entrata n vigore del presente decreto devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni dall'entrata in vigore del presente Decreto. Gli impianti e complessi sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente alle presenti disposizioni.

ART. 22 DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17 afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, la Prefettura competente per territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I., ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione integrale delle presenti disposizioni.

ART. 23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi contraenti l'accordo CEE, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.Nelle more della emanazione di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno: - decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; - decreto 5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco; - decreto 6 marzo 1 992 per gli estintori carrellati; - decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n° 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario,serie Generale n. 85 del 11 aprile 1996.


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