RIFERIMENTI
NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO MINISTERIALE 18 MARZO 1996 NORME DI SICUREZZA
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941 , n. 1.570; Vista
la legge 13 maggio 1961 , n. 469, art. 1 ; Vista la legge 26 luglio
1965 n. 966 art. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 577 Visto il regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e relativo regolamento di esecuzione; Vista la legge 2
febbraio 1939, n. 302, e 2 aprile 1968, n. 526, e successive integrazioni;
Visto il proprio decreto 25 agosto 1989; Rilevata la necessità
di apportare al predetto decreto modificazioni ed integrazioni
specificatamente in ordine alla sicurezza degli spettatori durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive; Ravvisata l'opportunità
di emanare un testo coordinato dalle norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi; Espletata la
procedura di informazione prevista dalla legge 21 giugno 1986,
n. 317;
Decreta:
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti
sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti , già adibiti
a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali
si intendono realizzare variazioni distributive e/o funzionali
eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art.
31 lettera a) della legge del 5 agosto 1 978, n° 457, nei quali
si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal
C.O.N.l. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal
C.O.N.l., riportate nell'allegato, ove è prevista la presenza
di spettatori in numero superiore a 100. I suddetti complessi
o impianti sportivi, nel seguito denominati impianti sportivi,
devono essere conformi oltre che alle presenti disposizioni anche
ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali
e Internazionali. Per i complessi e gli impianti ove è prevista
la presenza di spettatori non superiore a 100, o privi di spettatori,
si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 20.
ART. 2 DEFINIZIONI
Si fa riferimento ai termini, definizioni generali, simboli grafici
di prevenzione incendi e tolleranze dimensionali di cui al decreto
del Ministro dell'Interno 30 novembre 1983 ed alle seguenti ulteriori
definizioni: Spazio di attività sportiva Spazio conformato in
modo da consentire la pratica di una o più attività sportive;
nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente;
più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio
sportivo polifunzionale. Zona di attività sportiva Zona costituita
dallo spazio di attività sportiva e dai servizi di supporto. Spazio
riservato agli spettatori Spazio riservato al pubblico per assistere
alla manifestazione sportiva. Zona spettatori Zona riservata al
pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i
servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi
accessori con i relativi percorsi. Spazi e servizi di supporto
Spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva
o alla presenza di pubblico. Spazi e servizi accessori Spazi e
servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico
o dallo stesso fruibili. Impianto sportivo Insieme di uno o più
spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso,
che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto
allo svolgimento di manifestazioni sportive. L'impianto sportivo
comprende:
a) - lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) - la zona spettatori;
c) - eventuali spazi e servizi accessori;
d) - eventuali spazi e servizi di supporto.
Impianto sportivo all'aperto: Impianto sportivo avente lo spazio
di attività scoperto. Questa categoria comprende anche gli impianti
con spazio riservato agli spettatori coperto. Impianto sportivo
al chiuso: Tutti gli altri impianti non ricadenti nella tipologia
degli impianti all'aperto. Complesso sportivo: Uno o più impianti
sportivi contigui aventi in comune infrastrutture e servizi; il
complesso sportivo è costituito da uno o più impianti sportivi
e dalle rispettive aree di servizio annesse. Area di servizio
annessa: Area di pertinenza dell'impianto o complesso sportivo
recintata per controllarne gli accessi. Area di servizio esterna:
Area individuata temporaneamente, annettibile all'impianto o complesso
sportivo mediante recinzione mobile. Zona esterna: Area pubblica
circostante o prossima all'impianto o complesso sportivo che consente
l'avvicinamento allo stesso, e lo stazionamento di servizi pubblici
o privati. Spazi di soccorso: Spazi raggiungibili dai mezzi di
soccorso e riservati alla loro sosta manovra. Via d'uscita: Percorso
senza ostacoli al deflusso che conduce dall'uscita dello spazio
riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva
all'area di servizio annessa o all'area di servizio esterna. Spazio
calmo: Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via
di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non deve costituire
intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche
tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite
capacità motorie in attesa dei soccorsi. Percorso di smistamento:
Percorso che permette la mobilità degli spettatori all'interno
dello spazio loro riservato. Strutture pressostatiche: Coperture
di spazi di attività sostenute unicamente da aria immessa a pressione.
Capienza: Massimo affollamento ipotizzabile.
ART. 3 NORME DI PROCEDURA PER LA COSTRUZIONE O MODIFICAZIONE DI
IMPIANTI SPORTIVI
Chi intende costruire un impianto destinato ad attività sportiva
con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare
al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, la seguente
documentazione:
1 ) - una planimetria rappresentante l'impianto o il complesso
sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona
esterna;
2) - piante ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo
con gli spazi o lo spazio di attività sportiva, la zona spettatori
con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori
e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie
d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed
antincendio;
3) - sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo;
4) - documento da cui risulti che il proprietario dell'impianto
ha diritto d'uso dell'area di servizio dell'impianto stesso;
5) - dichiarazione legale del locatore dalla quale risulti l'impegno
contrattuale a favore del richiedente, nonché un titolo che dimostri
la proprietà dell'impianto da parte del locatore nel caso di domande
presentate dal locatario;
6) - parere sul progetto da parte del C.O.N.I. ai sensi della
legge 2 febbraio 1939, n° 302, e successive modificazioni.
Il Comune sottopone il progetto alla Commissione Provinciale di
Vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni
di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931 , n° 773 la quale redige
apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto
alle presenti norme. Il verbale di cui innanzi deve essere allegato
ai documenti che a lavori ultimati il richiedente è tenuto a presentare
al Comune per la domanda di visita di constatazione, unitamente
alla certificazione di idoneità statica ed impiantistica, nonché
agli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n° 577, ai fini della prevenzione incendi. La
Commissione Provinciale di Vigilanza esegue la visita di constatazione
e redige apposito verbale esprimendo il proprio parere di competenza
ai sensi delle combinate disposizioni di cui all'art. 80 del Testo
Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e all'art. 19 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n° 616 che viene
trasmesso al Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Le procedure di cui ai commi precedenti si applicano in tutti
i casi di variazione delle caratteristiche distributive e funzionali
dell'impianto o quando si verifichino sinistri che interessino
le strutture e/o gli impianti. Su specifica richiesta della Commissione
Provinciale di Vigilanza, e comunque ogni 10 anni a far data dal
certificato di collaudo statico, deve essere prodotto alla Prefettura
competente per territorio, ed al Comune, un certificato di idoneità
statica dell'impianto, rilasciato da tecnico abilitato. Alla Commissione
di Vigilanza deve essere aggregato, a titolo consultivo, un rappresentante
del C.O.N.I. dal medesimo designato.
ART. 4 UBICAZIONE
L'ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo deve essere
tale da consentire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso
e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti. L'area per
la realizzazione di un impianto, deve essere scelta in modo che
la zona esterna garantisca , ai fini della sicurezza, il rapido
sfollamento. A tal fine eventuali parcheggi e le zone di concentrazione
dei mezzi pubblici devono essere situati in posizione tale da
non costituire ostacolo al deflusso. Gli impianti devono essere
provvisti di un luogo da cui sia possibile coordinare gli interventi
di emergenza; detto ambiente deve essere facilmente individuabile
ed accessibile da parte delle squadre di soccorso. Fatto salvo
quanto previsto dalle norme vigenti di prevenzione incendi per
le specifiche attività, gli impianti al chiuso possono essere
ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono attività di
cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 , 92, 94 e 95
del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982. La separazione
da tali attività deve essere realizzata con strutture REI 90;
eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a prova di
fumo di stesse caratteristiche di resistenza al fuoco. Gli impianti
al chiuso non possono avere lo spazio di attività sportiva ubicato
oltre il primo piano interrato a quota inferiore a 7,50 m rispetto
al piano dell'area di servizio o zona esterna all'impianto. Per
quelli ubicati ad altezza superiore a 12 m deve assicurata la
possibilità dell'accostamento all'edificio delle autoscale dei
Vigili del Fuoco almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di
ogni piano; qualora tale requisito non fosse soddisfatto, negli
edifici di altezza antincendio fino a 24 m e in quelli di altezza
superiore, le scale a servizio delle vie di esodo devono essere
rispettivamente protette e a prova di fumo. Per consentire l'intervento
dei mezzi di soccorso gli accessi all'area di servizio annessa
all'impianto, di cui al successivo art. 5, devono avere i seguenti
requisiti minimi: - raggio di volta non inferiore a 13 m; - altezza
libera non inferiore a 4 m; - larghezza: non inferiore a 3,50
m; - pendenza: non superiore a 10%; - resistenza al carico: per
automezzi di peso complessivo non inferiore a 20 t.
ART. 5 AREA DI SERVIZIO ANNESSA ALL'IMPIANTO
Tutti gli impianti di capienza superiore a 2.000 spettatori devono
avere un'area di servizio annessa all'impianto costituita da spazi
scoperti delimitati in modo da risultare liberi da ostacoli al
deflusso. Tali spazi devono essere in piano o con pendenza non
superiore al 12% in corrispondenza delle uscite dall'impianto
e di superficie tale da poter garantire una densità di affollamento
di 2 persone a metro quadrato. La delimitazione dell'area di servizio
deve avere varchi di larghezza pari a quella della corrispondente
uscita dall'impianto; per le caratteristiche tecniche di tale
delimitazione, si rimanda alla norma UNI 10121; tutti i varchi
devono essere mantenuti sgombri da ostacoli al regolare deflusso
del pubblico. Negli impianti di capienza compresa tra 500 e 2.000
spettatori, ove non fosse possibile disporre dell'area di servizio
annessa all'impianto, dovrà essere definita un'area esterna di
analoghe caratteristiche. La disponibilità di tale area durante
l'uso per le manifestazioni dovrà risultare da apposito atto legalmente
valido.
7 - SPAZI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE
Gli spazi destinati attività sportiva, sia all'aperto che al chiuso,
dovranno consentire lo svolgimento della pratica sportiva in condizioni
di sicurezza per gli utenti, tenendo conto delle esigenze connesse
ai diversi livelli di pratica sportiva. Detti spazi dovranno inoltre
essere correlati ai servizi di supporto in modo da permetterne
un agevole utilizzo; di massima dovranno pertanto essere evitati
collegamenti lunghi, tortuosi o con dislivelli.
Gli spazi di attività dovranno inoltre risultare facilmente attrezzabili
ed accessibili per le diverse operazioni di approntamento e di
manutenzione, tenendo conto, ove richiesto dalle caratteristiche
dell'impianto, dell'accesso di macchine operatrici.
7.1 - Orientamento degli spazi di attività all'aperto
L'orientamento dei campi all'aperto dovrà rispondere alle prescrizioni
delle Federazioni Sportive. In mancanza di altre indicazioni,
l'asse principale di svolgimento attività sportiva dovrà essere
orientato preferibilmente nella direzione nord-sud con una tolleranza
di 15' verso est o ovest. Orientamenti diversi potranno essere
consentiti ove giustificati da particolari tipi di attività o
modalità di utilizzazione.
7.2 - Segnature dei campi
Tutte le segnature dovranno risultare conformi alle prescrizioni
delle Federazioni Sportive interessate; nel caso di spazi polivalenti
dovranno essere adottate segnature di diversa colorazione onde
consentire una facile individuazione dei differenti campi.
7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività (campi di gioco, piste, pedane, vasche,
ecc.), sia all'aperto che al chiuso, dovranno essere dotati di
idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi ostacolo
sia fisso che mobile. A tal fine, ove i regolamenti delle Federazioni
Sportive non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni
specifiche delle norme di sicurezza o igiene, la larghezza di
tali fasce non potrà essere inferiore a m 1,50 (misurata dalle
segnature o dal bordo vasca) per ciascuno spazio di attività.
7.4 - Recinzione degli spazi di attività - protezioni
Al fine di evitare interferenze con l'attività sportiva e possibili
pericoli, gli spazi di attività dovranno risultare inaccessibili
agli spettatori, come successivamente indicato al punto 9.1.
Ove previsto dai regolamenti delle Federazioni Sportive e conformemente
alle indicazioni di queste ultime, dovranno inoltre essere previste
idonee barriere per proteggere gli spettatori dagli attrezzi sportivi
utilizzati dagli atleti e barriere per proteggere gli atleti dall'eventuale
lancio di oggetti da parte degli spettatori.
7.5 - Pavimentazioni
La pavimentazione dello spazio di attività dovrà essere adatta
al tipo e livello di pratica sportiva. A tal fine, dovranno essere
seguite le indicazioni delle Federazioni Sportive interessate;
per gli spazi polivalenti si dovrà tenere conto della compatibilità
e della prevalenza di utilizzazione. In mancanza di altre indicazioni
si dovranno seguire i criteri di scelta indicati nella tabella
A.
7.6 - Altezze libere
L'altezza minima, libera da qualsiasi ostacolo, in corrispondenza
dello spazio di attività, fasce di rispetto comprese, dovrà consentire
l'agevole svolgimento della pratica sportiva ai livelli previsti
e secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive. In mancanza
di altre prescrizioni e salvo particolari destinazioni, tale altezza,
misurata a partire dal piano di gioco (quota dell'acqua per le
vasche), non dovrà essere inferiore ai seguenti valori:
- Spazi coperti:
campi bocce: m 4,50;
piscine non destinate alla pallanuoto: m 3,50 (preferibilmente
m 4,00);
piscine per la pallanuoto: m 5,00;
piscine per tuffi: come da normativa della Federazione Italiana
Nuoto;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250:
m 4,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: m 7,00.
- Spazi all'aperto:
campi bocce e piscine: come spazi coperti;
altri spazi di attività con superficie non superiore a mq 250:
m 7,00;
altri spazi di attività con superficie superiore a mq 250: minimo
m 12,50; preferibilmente m 25,00.
7.7 - Illuminazione naturale degli spazi al chiuso
In linea generale si consiglia l'utilizzazione dell'illuminazione
naturale; dovranno comunque essere evitate, anche mediante schermature,
superfici finestrate normali all'asse longitudinale dei campi
di attività e, fatta eccezione per gli impianti natatori, l'incidenza
diretta dei raggi solari su piani orizzontali per altezze inferiori
a m 2,50 dal piano di gioco.
7.8 - Illuminazione artificiale
Gli impianti di illuminazione artificiale dovranno essere realizzati
in modo da evitare fenomeni di abbagliamento per i praticanti
e gli spettatori. A tal fine per le sorgenti di illuminazione,
l'indice di abbagliamento calcolato secondo quanto indicato nella
norma UNI SPORT 9316 (appendice), non dovrà essere maggiore di
50. Nel caso in cui non venga effettuata la verifica del suddetto
indice, le sorgenti di illuminazione non dovranno risultare visibili,
all'interno dello spazio di attività, sotto un angolo inferiore
a 20' rispetto all'orizzontale, considerando il punto di visione
coincidente con il piano delle vasche per gli impianti natatori
ovvero posto convenzionalmente ad un'altezza di m 1,50 dal piano
di gioco negli altri casi. Per le caratteristiche di illuminamento
degli impianti all'aperto ed al chiuso, nonché per le caratteristiche
ambientali di quelli al chiuso dovranno essere rispettati i minimi
indicati nelle tabelle B e C.
7.9 - Illuminazione di emergenza
Negli impianti sportivi al chiuso ed in quelli all'aperto illuminati
artificialmente, in cui si svolgono attività per le quali la mancanza
improvvisa di illuminazione potrebbe comportare pericoli per i
praticanti, dovrà essere realizzato un impianto di illuminazione
d'emergenza per lo spazio di attività che consenta la graduale
sospensione della pratica sportiva in condizioni di sicurezza
e comunque in grado di assicurare un livello d'illuminamento non
inferiore al 10% dei valori minimi previsti nell'allegato B (livello
di attività 1) per una durata non inferiore a 5 minuti. Il tempo
di entrata in funzione dell'impianto di illuminazione d'emergenza
dovrà comunque essere compatibile con il tipo di attività sportiva
praticata.
7.10 - Ventilazione
Per tutti gli spazi al chiuso dovrà essere previsto un adeguato
ricambio dell'aria onde consentire idonee condizioni igieniche
e di comfort per gli utenti. Dette condizioni potranno essere
assicurate con aperture dirette verso l'esterno, nelle pareti
o nei soffitti (ventilazione naturale), con sistemi di convogliamento,
distribuzione ed estrazione dell'aria (ventilazione artificiale),
con sistemi misti. Inoltre, in particolare per i sistemi di ventilazione
artificiale o mista, dovranno essere previsti idonei accorgimenti
per evitare che l'aria immessa possa causare fastidi agli utenti
o interferenze con l'attività sportiva, compreso il movimento
degli attrezzi.
Nella tabella C sono riportati i valori consigliati per i ricambi
orari dei diversi locali.
7.11 - Regolazione della temperatura e dell'umidità relativa
In relazione al tipo, destinazione e modalità di utilizzazione
dell'impianto dovrà essere previsto il riscaldamento invernale
dei locali al chiuso onde consentire idonee condizioni di comfort
per lo svolgimento della pratica sportiva e delle attività accessorie.
Per gli spazi di attività, tenendo conto delle considerevoli volumetrie
generalmente necessarie, il sistema di riscaldamento adottato
dovrà consentire una sufficiente uniformità delle temperature
evitando fenomeni di ristagno e stratificazione dell'aria. Negli
ambienti con sviluppo di vapore (vano vasche delle piscine, docce,
zone soggette a notevole affollamento...), dovranno essere previsti
sistemi per la limitazione dell'umidita relativa. Per specifiche
attività e livelli di pratica potrà rendersi necessaria la realizzazione
di impianti di condizionamento.
I valori consigliati per la temperatura e l'umidità relativa sono
riportati nella tabella C. In ogni caso dovranno essere rispettate
le prescrizioni di legge relative al contenimento dei consumi
energetici.
7.12 - Dotazione di attrezzature ed attrezzi per la pratica sportiva
Tutti gli spazi di attività dovranno essere dotati delle attrezzature
fisse, amovibili e mobili nonché degli attrezzi sportivi necessari
allo svolgimento della pratica sportiva secondo il livello e la
categoria di utenti previsti. Tali attrezzature ed attrezzi come
pure i sistemi di ancoraggio permanente o temporaneo, dovranno
essere conformi alle indicazioni delle Federazioni Sportive.
In relazione alle modalità di utilizzazione ed al livello di pratica
dovranno essere previste inoltre le attrezzature per il rilevamento
e segnalazione di tempi e punteggi (fotofinish, tabelloni,....)
secondo le indicazioni delle Federazioni Sportive. Tutti gli ancoraggi,
fermi, ritenute e simili di attrezzi ed attrezzature dovranno
essere realizzati in modo da non costituire pericolo per gli utenti
ed essere capaci di sopportare le sollecitazioni statiche e dinamiche
conseguenti alle condizioni di uso normale e accidentale, tenendo
conto di un idoneo margine di sicurezza che, salvo diversa specifica
indicazione, dovrà risultare non inferiore a 3.
7.13 - Conduzione e manutenzione
Le operazioni di conduzione (approntamento dei campi, pulizia,
controlli,...) e manutenzione ordinaria dovranno risultare facilmente
eseguibili, con tempi di esecuzione contenuti e limitato impiego
di personale. A tal fine, i percorsi tra i campi ed i magazzini
delle attrezzature dovranno essere il più possibile brevi e privi
di dislivelli; dovrà inoltre essere previsto l'accesso diretto
allo spazio di attività dei mezzi per la manutenzione.
7.14 - Affollamento degli spazi di attività
Ai fini del dimensionamento delle vie d'esodo, l'affollamento
massimo previsto nello spazio di attività, dovrà essere stabilito
tenendo conto del tipo e livello di attività sportiva praticato,
computando il numero di atleti, giudici di gara e addetti contemporaneamente
presenti.
Salvo diversa indicazione da parte delle Federazioni Sportive
o diverso dimensionamento giustificato dalla tipologia o dall'uso,
si farà riferimento a n. 1 utente ogni 2 mq di superficie di vasche
servite per le piscine e 4 mq per tutti gli altri impianti. La
superficie da prendere in considerazione e quella all'interno
della recinzione dello spazio di attività.
8 - SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' SPORTIVA
L'altezza media dei locali di servizio non dovrà risultare inferiore
a m 2,70 e comunque, in : nessun punto, inferiore a m 2,20. Nei
locali di disimpegno e nei servizi igienici l'altezza potrà essere
di m 2,40. Per i magazzini potranno essere adottate altezze diverse
da quelle sopra indicate, compatibilmente con le necessita connesse
al tipo e dimensioni delle attrezzature da immagazzinare.
Le pavimentazioni dovranno essere di tipo non sdrucciolevole nelle
condizioni d'uso previste. Le caratteristiche dei materiali impiegati
dovranno essere tali da consentire la facile pulizia di, tutte
le superfici evitando l'accumulo della polvere, ed i rivestimenti
dovranno risultare facilmente pulibili e disinfettabili con le
sostanze in comune commercio.
Le diverse parti degli impianti tecnici e le apparecchiature soggette
a periodici interventi di manutenzione e controllo dovranno risultare
facilmente accessibili ma anche protette da manomissioni. Le caratteristiche
ambientali dovranno risultare, di massima, non inferiori a quelle
riportate nella tabella C.
8.1 - Spogliatoi per atleti
I locali spogliatoio dovranno essere protetti contro l'introspezione
ed essere suddivisi per sesso considerando, salvo particolari
destinazioni, un uguale numero di uomini e di donne, In ogni caso
dovranno essere previsti almeno due locali spogliatoio. Il dimensionamento
dei locali spogliatoio (spogliatoi in locale comune) dovrà essere
effettuato considerando una superficie per posto spogliatoio non
inferiore a mq 1,60 (m 0,80x2), comprensiva degli spazi di passaggio
e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
Per le piscine possono essere realizzati spogliatoi singoli (cabine
a rotazione) a parziale o totale sostituzione di quelli comuni;
per tali spogliatoi si consiglia una dimensione interna netta
non inferiore a m 0,90x1,20 (m 1,20x1,50 per consentirne l'uso
ai disabili). Il numero dei posti spogliatoio da realizzare dovrà
essere commisurato al numero di utenti contemporanei, tenendo
conto delle modalità di avvicendamento e del tipo di pratica sportiva.
Per capienze superiori ai 40 posti e preferibile realizzare più
spogliatoi di dimensioni inferiori.
Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili da parte dei disabili;
a tal fine le porte di accesso dovranno avere luce netta non inferiore
a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, dovrà essere prevista la
possibilità di usare una panca della lunghezza di m 1,20. Per
le piscine possono essere previste cabine a rotazione per disabili,
nel numero di almeno una negli spogliatoi uomini ed una in quello
per le donne.
Gli spogliatoi dovranno essere dotati di WC e docce con le caratteristiche
successivamente indicate; negli spogliatoi, ovvero nelle loro
immediate vicinanze, dovrà essere prevista una fontanella di acqua
potabile.
8.2 - Spogliatoi per i giudici di gara/istruttori
I locali dovranno essere protetti contro l'introspezione ed essere
dimensionati, di massima, per 4 - 6 utenti contemporanei considerando
una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1,6 comprensiva
degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti
o armadietti.
Ogni locale spogliatoio dovrà avere a proprio esclusivo servizio:
- un WC (in locale proprio), una doccia ed un lavabo, per spogliatoi
fino a 4 utenti;
- un WC (in locale proprio), due docce ed un lavabo, per spogliatoi
con più di 4 e fino a 6 utenti.
Le caratteristiche dei WC e delle docce sono quelle successivamente
indicate. Dagli spogliatoi per i giudici di gara/istruttori si
dovrà poter accedere, preferibilmente, direttamente alla zona
spogliatoi atleti. Gli spogliatoi dovranno risultare fruibili
da parte dei disabili motori.
8.3 - Pronto soccorso della zona di attività sportiva
Il locale dovrà essere ubicato preferibilmente lungo le vie di
accesso agli spogliatoi atleti e comunque in modo da avere un
agevole accesso sia dallo spazio di attività che dall'esterno
dell'impianto. Nel locale di pronto soccorso o nelle sue immediate
vicinanze dovrà essere previsto un posto telefonico.
Le dimensioni degli accessi e dei percorsi dovranno essere tali
da consentire l'agevole passaggio di una barella. Le dimensioni
del locale dovranno consentire lo svolgimento delle operazioni
di pronto soccorso; si consiglia una superficie netta non inferiore
a mq 9 con dimensioni minime non inferiori a m 2,50. Il locale
dovrà essere dotato di proprio WC, in locale separato, con anti
WC dotato di lavabo.
In relazione all'importanza dell'impianto dovrà essere previsto
un locale per accertamenti anti-doping, conforme alle prescrizioni
delle Federazioni Sportive e comunque di superficie non inferiore
alle misure minime previste per il pronto soccorso, dotato di
lavabo e WC in locale separato, eventualmente coincidente con
quello del pronto soccorso, se direttamente accessibile.
Sempre in relazione all'importanza e caratteristiche dell'impianto,
potrà essere previsto un locale per le visite mediche, facilmente
accessibile dall'atrio, dotato di WC in locale separato con annesso
anti WC dotato di lavabo. Il locale per le visite mediche potrà
coincidere con il pronto soccorso ove siano garantite le condizioni
di accessibilità prima indicate.
Tutti i suddetti locali e WC dovranno risultare fruibili da parte
dei disabili motori.
8.4 - Deposito attrezzi e depositi per materiali vari ed attrezzature
Il deposito attrezzi, eventualmente suddiviso in più unita, dovrà
essere ubicato in modo da avere accesso diretto, o per lo meno
agevole, sia dallo spazio di attività che dall'esterno dell'impianto.
Le porte di accesso e gli eventuali percorsi dovranno essere dimensionati
in modo da consentire il passaggio delle attrezzature senza difficoltà.
La superficie e le dimensioni dovranno essere correlati ai tipi
e livelli di pratica sportiva previsti nell'impianto ed alla polivalenza
d'uso, con particolare riferimento alle attrezzature. In relazione
all'importanza dell'impianto, dovrà essere previsto L'accesso
al deposito attrezzi anche con mezzi meccanici.
I depositi di materiali ed attrezzature per la conduzione e manutenzione
saranno commisurati alle scorte di materiali previsti ed al tipo
di attrezzature necessarie tenendo conto delle esigenze connesse
all'agevole esecuzione delle diverse operazioni da effettuare
e del rispetto delle norme di sicurezza.
8.5 - Spogliatoi per il personale
Detti spogliatoi, ove previsti in relazione al tipo ed importanza
dell'impianto, dovranno essere dimensionati in base al numero
di addetti per le operazioni di approntamento dei campi, pulizia,
conduzione degli impianti tecnici, ecc.
Di massima detti spogliatoi avranno caratteristiche dimensionali
e di dotazione analoghe a quelle degli spogliatoi per giudici
di gara/istruttori.
8.6 - Caratteristiche dei servizi annessi agli spogliatoi
8.6.1 - Servizi igienici
I servizi igienici dovranno avere una dimensione minima di m 0,90x1,20
con porta apribile verso l'esterno; i servizi igienici per disabili
motori dovranno avere dimensioni conformi a quelle previste dalla
normativa al riguardo. Per i servizi igienici degli atleti, ogni
locale WC dovrà avere accesso da apposito locale di disimpegno
(anti WC), eventualmente a servizio di più locali WC, nel quale
saranno installati gli orinatoi, per i servizi uomini, ed almeno
un lavabo. All'anti WC si dovrà accedere, preferibilmente, tramite
locale filtro nel quale potranno essere installati i lavabi. Il
numero complessivo di lavabi dovrà essere almeno pari a quello
dei WC; anziché lavabi singoli potranno essere utilizzati lavabi
a canale con numero di erogazioni almeno pari a quello prima indicato
per i lavabi singoli.
Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.6, per gli spogliatoi
atleti fino a 20 posti dovrà essere realizzato almeno un WC ogni
15 posti spogliatoio o frazione, con dotazione minima di un WC.
Nei servizi igienici destinati agli uomini dovranno essere previsti
orinatoi in numero almeno pari ai WC, calcolati come sopra; coppie
di orinatoi potranno essere sostituite da un WC. Almeno un WC
nei servizi uomini ed almeno un WC in quello destinato alle donne
dovranno essere accessibili ai disabili motori.
8.6.2 - Docce
Ogni doccia dovrà avere una dimensione minima (posto doccia) di
m 0,80x0,80 (preferibilmente 0,90x0,90) con antistante spazio
di passaggio della larghezza minima di m 0,80 (preferibilmente
m 0,90), eventualmente in comune con altri posti doccia.
Alle docce degli spogliatoi atleti, sia quelle singole che quelle
raggruppate, si dovrà accedere, preferibilmente, tramite locale
filtro. Salvo quanto indicato al successivo punto 10.2.5, dovrà
essere previsto un posto doccia almeno ogni 4 posti spogliatoio
o frazione, con dotazione minima di due docce. Almeno un posto
doccia per le docce destinate agli uomini ed uno per quelle destinate
alle donne dovrà essere fruibile da parte dei disabili motori.
9 - SPAZI PER IL PUBBLICO
Le zone destinate agli spettatori dovranno rispondere alla vigente
normativa di sicurezza. Le caratteristiche costruttive e distributive
dovranno consentire l'agevole movimentazione del pubblico, compreso
quello disabile, ed una confortevole visione dello spettacolo
sportivo; dette condizioni si intendono soddisfatte se le tribune
sono conformi alla norma UNI SPORT 9217. Non potranno essere realizzati
posti con limitata visibilità; potranno essere previsti differenti
valori della capienza in relazione al tipo e livello di pratica
sportiva ed in relazione alla visibilità.
Formula per la verifica della visibilità (conforme alla UNI SPORT
9217): la distanza d non può essere inferiore a 0,10 m.
9.1 - Delimitazione degli spazi per il pubblico
Durante le manifestazioni, gli spazi destinati all'attività sportiva,
gli spogliatoi ed i relativi collegamenti con l'esterno dell'impianto
e con lo spazio di attività, dovranno risultare inaccessibili
agli spettatori. La separazione dovrà essere conforme alle prescrizioni
di legge ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive. Ove non
diversamente disposto da tali leggi e regolamenti, la separazione
dovrà avere un'altezza minima di m 1,10. Tale separazione, ove
necessaria, dovrà essere conforme per caratteristiche dei materiali
e resistenza alle sollecitazioni, alla norma UNI 101 21 (seconda
parte, n. 3.6).
9.2 - Settori
Ove sia prevista la suddivisione in settori degli spazi destinati
al pubblico, le separazioni tra settori avranno caratteristiche
analoghe a quelle precedentemente indicate al punto 9.1.
9.3 - Dotazioni accessorie
Le zone spettatori dovranno essere dotate di servizi igienici
e posto di pronto soccorso conformi alle vigenti norme di igiene
e sicurezza. A servizio degli spettatori dovranno essere previste,
come indicato al punto 1.4 idonee aree correlate all'impianto
sportivo da destinare a parcheggio per i mezzi di trasporto. In
occasione delle manifestazioni l'accesso degli spettatori all'impianto
dovrà avvenire tramite passaggi controllati. Eventuali biglietterie
dovranno essere posizionate in modo da non intralciare la mobilità
del pubblico. Per ragioni di sicurezza e inoltre opportuno che
le biglietterie abbiano l'accesso per il personale in diretta
comunicazione con l'interno dell'area dell'impianto. Il numero
di biglietterie dovrà essere commisurato al numero di settori
previsto ed alla capienza. In relazione al tipo e modalità d'uso
dell'impianto, si consiglia la realizzazione di posti di ristoro
e sosta per il pubblico, ovvero spazi attrezzati per attività
collaterali.
ART. 15 STRUTTURE, FINITURE ED ARREDI
Ai fini del dimensionamento strutturale dei complessi ed impianti
sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1.2 per
il coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto
del Ministro dei Lavori Pubblici 24 gennaio 1986 "Norme tecniche
relative alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni
ed integrazioni. I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi
strutturali dei locali di cui al presente decreto, vanno valutati
secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella
circolare del Ministero dell'Interno n° 91 del 14 settembre 1961
prescindendo dal tipo di materiale costituente l'elemento strutturale
stesso (ad esempio calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio,
legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli
spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi dei suddetti
materiali, nonché la classificazione dei locali stessi secondo
il carico d'incendio, vanno determinati con le tabelle e con le
modalità specificate nella circolare n° 91 sopracitata e nel Decreto
del Ministro dell'Interno 6 marzo 1986 "Calcolo del carico
di incendio per locali aventi strutture portanti in legno".
Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti
all'aperto le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali
impiegati devono essere le seguenti: a) - negli atri, nei corridoi
di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere,
è consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del
50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti +
soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante
parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);
b) - in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali
di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali
suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri
materiali di rivestimento siano di classe 1 ; c) - ferme restando
le limitazioni previste alla precedente lettera a) è consentita
l'installazione di controsoffitti nonché di materiali di rivestimento
posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano
classe di reazione al fuoco non superiore a 1 e siano omologati
tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione
alle possibili fonti di innesco. In ogni caso le poltrone e gli
altri mobili imbottiti debbono essere di classe di reazione al
fuoco 1 IM, mentre i sedili non imbottiti e non rivestiti, costituiti
da materiali rigidi combustibili, devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore a 2. I materiali di cui ai precedenti capoversi
debbono essere omologati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno
26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n° 234 del 25 agosto 1984). Le pavimentazioni delle zone dove
si praticano le "attività sportive", all'interno degli
impianti sportivi, sono da considerare attrezzature sportive e
quindi non necessitano di classificazione ai fini della reazione
al fuoco; non è consentita la posa in opera di cavi elettrici
o canalizzazioni che possono provocare l'insorgere o il propagarsi
di incendi all'interno di eventuali intercapedini realizzate al
di sotto di tali pavimentazioni. Negli impianti al chiuso, nel
caso in cui le zone spettatori siano estese alle zone di attività
sportiva, la classificazione della pavimentazione ai fini della
reazione al fuoco è comunque necessaria. Le citate pavimentazioni,
se in materiale combustibile, vanno ovviamente computate nel carico
d'incendio ai fini della valutazione dei requisiti di resistenza
al fuoco degli elementi strutturali degli impianti sportivi. Qualora
vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni
globali di sicurezza dei locali, rispetto a quanto previsto dalle
norme di cui al presente articolo, quali efficaci sistemi di smaltimento
dei fumi asserviti ad impianti automatici di rivelazione incendio
e/o impianto automatico di spegnimento a pioggia, potrà consentirsi
l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1 , 2 e
3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con
esclusione dei tendaggi, dei controsoffitti e dei materiali posti
non in aderenza agli elementi costruttivi per i quali è ammessa
esclusivamente la classe 1 , e dei sedili per i quali è ammessa
esclusivamente la classe 1 IMe2. I lucernari debbono avere vetri
retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali
combustibili di classe 1 di reazione al fuoco. È consentito l'impiego
del legno per i serramenti esterni ed interni.
ART. 16 DEPOSITI
I locali, di superficie non superiore a 25 mq, destinati a deposito
di materiale combustibile, possono essere ubicati a qualsiasi
piano dell'impianto; le strutture di separazione e le porte devono
possedere caratteristiche almeno REI 60 ed essere munite di dispositivo
di autochiusura. Il carico di incendio deve essere limitato a
30 kg/mq. La ventilazione naturale non deve essere inferiore ad
1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere
per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è
ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di due
ricambi orari, da garantire anche in situazioni di emergenza,
purché sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari
al 25% di quella prevista. In prossimità delle porte di accesso
al locale deve essere installato un estintore di capacità estinguente
non inferiore a 21 A. I locali, di superficie superiore a 25 m2
destinati al deposito di materiale combustibile, possono essere
ubicati all'interno dell'edificio ai piani fuori terra o al 1
° e 2° interrato. La superficie massima lorda di ogni singolo
locale non deve essere superiore a 1 000 mq per i piani fuori
terra e a 500 mq per i piani 1 ° e 2° interrato. Le strutture
di separazione e le porte di accesso, dotate di dispositivo di
autochiusura, devono possedere caratteristiche almeno REI 90.
Deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme incendio. Il carico di incendio deve essere limitato a
50 kg/mq; qualora sia superato tale valore, il deposito deve essere
protetto con impianto di spegnimento automatico. L'aerazione deve
essere pari a 1/40 della superficie in pianta del locale. Ad uso
di ogni locale deve essere previsto almeno un estintore di capacità
estinguente non inferiore a 21 A, ogni 150 mq di superficie. Per
i depositi con superficie superiore a 500 mq, se ubicati a piani
fuori terra, e 25 mq, se ubicati ai piani interrati, le comunicazioni
con gli ambienti limitrofi devono avvenire tramite disimpegno
ad uso esclusivo realizzato con strutture resistenti al fuoco
e munito di porte aventi caratteristiche almeno REI 60. Qualora
detto disimpegno sia a servizio di più locali deposito, lo stesso
deve essere aerato direttamente verso l'esterno. I depositi di
sostanze infiammabili devono essere ubicati al di fuori del volume
del fabbricato. È consentito detenere all'interno del volume dell'edificio
in armadi metallici, dotati di bacino di contenimento, prodotti
liquidi infiammabili strettamente necessari per esigenze igienico-sanitarie.
ART. 17 IMPIANTI TECNICI
Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità
alla legge 10 marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del 23 marzo 1968).
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere attestata
con la procedura di cui alla legge 5 marzo 1990, n° 46, e successivi
regolamenti di applicazione. In particolare, ai fini della prevenzione
degli incendi, gli impianti elettrici: - non devono costituire
causa primaria di incendio o di esplosione; - non devono fornire
alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi. Il
comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile
con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; - devono
essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi
la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza); - devono
disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni "protette"
e devono riportate chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Il sistema utenza deve disporre dei seguenti impianti di sicurezza:
a) illuminazione; b) allarme; c) rilevazione; d) impianti di estinzione
incendi. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (inf. 0,5 sec.) per gli impianti di segnalazione,
allarme ed illuminazione e ad interruzione media (inf. 15 sec.)
per gli impianti idrici antincendio. Il dispositivo di carica
degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire
la ricarica completa entro 12 ore. L'autonomia dell'alimentazione
di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso
e dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso l'autonomia
minima viene stabilita per ogni impianto come segue: - segnalazione
e allarme: 30 minuti; - illuminazione di sicurezza: 60 minuti;
- impianti idrici antincendio: 60 minuti. Gli impianti al chiuso,
quelli all'aperto per i quali è previsto l'uso notturno e gli
ambienti interni degli impianti sportivi all'aperto, devono essere
dotati di un impianto di illuminazione di sicurezza. L'impianto
di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione
non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio
lungo le vie di uscita; sono ammesse singole lampade con alimentazione
autonoma che assicurino il funzionamento per almeno 1 ora. Il
quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente
accessibile, segnalata e protetta dall'incendio per consentire
di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.
Impianti di riscaldamento e condizionamento
Per gli impianti di produzione del calore e di condizionamento
si rimanda alle specifiche norme del Ministro dell'Interno.È vietato
utilizzare elementi mobili alimentati da combustibile solido,
liquido o gassoso, per il riscaldamento degli ambienti. Impianto
di rilevazione e segnalazione degli incendi Negli impianti al
chiuso, con numero di spettatori superiore a 1.000 e negli ambienti
interni degli impianti all'aperto con numero di spettatori superiore
a 5.000, deve essere prevista l'installazione di un impianto fisso
di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi in grado
di rilevare e segnalare a distanza un principio di incendio che
possa verificarsi nell'ambito dell'attività. La segnalazione di
allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori utilizzati
deve sempre determinare una segnalazione ottica ed acustica di
allarme íncendio nella centrale di controllo e segnalazione, che
deve essere ubicata in ambiente presidiato.
Impianto di allarme
Gli impianti al chiuso devono essere muniti di un impianto di
allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni
di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere
caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo
a tutti gli occupanti dell'impianto sportivo o delle parti di
esso coinvolte dall'incendio; il comando del funzionamento simultaneo
dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato,
può inoltre essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato
in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari
rischi di incendio. Il funzionamento del sistema di allarme deve
essere garantito anche in assenza di alimentazione elettrica principale,
per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Estintori
Tutti gli impianti sportivi devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili. Gli estintori devono essere distribuiti
in modo uniforme nell'area da proteggere, ed è comunque necessario
che alcuni si trovino: - in prossimità degli accessi; - in vicinanza
di aree di maggior pericolo. Gli estintori devono essere ubicati
in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli
segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.
Gli estintori portatili devono avere capacità estinguente non
inferiore a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Impianto
idrico antincendio
Gli idranti ed i naspi, correttamente corredati, devono essere:
- distribuiti in modo da consentire l'intervento in tutte le aree
dell'attività; - collocati in ciascun piano negli edifici a più
piani; - dislocati in posizione accessibile e visibile; - segnalati
con appositi cartelli che ne agevolino l'individuazione a distanza.
Gli idranti ed i naspi non devono essere posti all'interno delle
scale in modo da non ostacolare l'esodo delle persone. In presenza
di scale a prova di fumo interne, al fine di agevolare l'intervento
dei Vigilí del Fuoco, gli idranti devono essere ubicati all'interno
dei filtri a prova di fumo. Gli impianti al chiuso con numero
di spettatori superiore a 100 e fino a 1.000 devono essere almeno
dotati di naspi DN 20; ogni naspo deve essere corredato da una
tubazione semirigida realizzata a regola d'arte. I naspi possono
essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in
grado di alimentare, in ogni momento, contemporaneamente oltre
all'utenza normale, i due naspi ubicati in posizione idraulicamente
più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non
inferiore a 35 l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5 bar,
quando sono entrambi in fase di scarica. L'alimentazione deve
assicurare una autonomia non inferiore a 30 mìn. Qualora la rete
idrìca non sia in grado dì assicurare quanto sopra descritto,
deve essere predisposta una alimentazione di riserva, capace di
fornire le medesime prestazioni. Gli impianti al chiuso con numero
di spettatori superiore a 1.000 e quelli all'aperto con numero
di spettatori superiore a 5.000 devono essere dotate di una rete
idranti DN 45. Ogni idrante deve essere corredato da una tubazione
flessibile realizzata a regola d'arte. L'impianto idrico antincendio
per idranti deve essere costituito da una rete di tubazioni, realizzata
preferibilmente ad anello, con colonne montanti disposte nei vani
scala; da ciascuna montante, in corrispondenza di ogni piano,
deve essere derivato, con tubazioni di diametro interno non inferiore
a 40 mm, un attacco per idranti DN 45; la rete di tubazioni deve
essere indipendente da quella dei servizi sanitari. Le tubazioni
devono essere protette dal gelo, da urti e qualora non metalliche
dal fuoco. L'ímpianto deve avere caratteristiche idrauliche tali
da garantire una portata minima di 360 1/min per ogni colonna
montante e nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo
di almeno due. Esso deve essere in grado di garantire l'erogazione
ai 3 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando
a ciascuno di essi una portata non inferiore a 120 I/min con una
pressione al bocchello di 2 bar. L'alimentazione deve assicurare
una autonomia di almeno 60 min. L'impianto deve essere alimentato
normalmente dall'acquedotto pubblico. Qualora l'acquedotto non
garantisca la condizione di cui al punto precedente, dovrà essere
realizzata una riserva idrica di idonea capacità. Il gruppo di
pompaggio di alimentazione della rete antincendio deve essere
realizzato da elettropompa con alimentazione elettrica di riserva
(gruppo elettrogeno ad azionamento automatico) o da una motopompa
con avviamento automatico. Negli impianti sportivi al chiuso con
capienza superiore a 4.000 spettatori e in quelli all'aperto con
capienza superiore a 10.000 spettatori deve essere prevista 1'installazione
all'esterno, in posizione accessibile ed opportunamente segnalata,
di almeno un idrante DN 70 da utilizzare per il rifornimento dei
mezzi dei Vigili del Fuoco. Tale idrante dovrà assicurare una
portata non inferiore a 460 l/min per almeno 60 min.
ART. 18 DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI SPETTATORI
Negli impianti con capienza superiore a 20.000 spettatori, in
occasione di manifestazioni calcistiche, deve essere previsto
un impianto televisivo a circuito chíuso che consenta, da un locale
appositamente predisposto e presidiato, l'osservazìone della zona
spettatori e dell'area di servízio annessa all'impianto e dei
relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'impianto
deve consentire il riconoscimento del singolo spettatore anche
per le manifestazioni che si tengono in orari notturni. Il Prefetto
ha la facoltà di imporre l'adozione dei dispositivi di cui al
comma precedente in tutti gli impianti in cui ne ravvisi la necessità
sentito il parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo.
ART. 19 GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il titolare dell'impianto o complesso sportivo è responsabile
del mantenimento delle condizioni di sicurezza; per tale compito
può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un
suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività.
Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere
predisposto un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni
di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle
condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone
in caso di emergenza. ln particolare il piano, tenendo anche conto
di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione
Provinciale dí Vigilanza, deve elencare le seguenti azioni concernenti
la sicurezza a carico del titolare dell'impianto: - controlli
per prevenire gli incendi; - istruzione e formazione del personale
addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull'uso dei
mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di
emergenza; - informazione degli spettatori e degli atleti sulle
procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza; -
garantire il funzionamento, durante le manifestazioni, dei dispositivi
di controllo degli spettatori di cui all'art. 18; - garantire
la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; - garantire
la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle
strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della
zona spettatori; - garantire la manutenzione e l'efficienza degli
impianti; - fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del
Fuoco ed al personale adibito al soccorso in caso di emergenza;
- predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare
gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza
degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei
presidi antincendio, di dispositivi di sicurezza e di controllo,
delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione
dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività ove tale
limitazione è imposta. In tale registro devono essere annotati
anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla
struttura. Il registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato
e disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza.
La segnaletica di sicurezza deve essere conforme alla vigente
normativa e alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE
del 24 giugno 1992 e consentire, in particolare, la individuazione
delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto
soccorso e dei mezzi e impianti antincendio. Appositi cartelli
devono indicare le prime misure di pronto soccorso. All'ingresso
dell'impianto o complesso sportivo devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale
e del pubblico in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
generale per le squadre di soccorso che deve indicare la posizione:
- delle scale e delle vie di esodo; - dei mezzi e degli impianti
di estinzione disponibili; - dei dispositivi di arresto degli
impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità; - del dispositivo
di arresto del sistema di ventilazione; - del quadro generale
del sistema di rivelazione e di allarme; - degli impianti e locali
che presentano un rischio speciale; - degli spazi calmi. A ciascun
piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità
delle vie di esodo. La posizione e la funzione degli spazi calmi
deve essere adeguatamente segnalata. In prossimità dell'uscita
dallo spazio riservato agli spettatori, precise istruzioni, esposte
bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso
di incendio e devono essere accompagnate da una planimetria semplificata
del piano, che indichi schematicamente la posizione in cui sono
esposte le istruzioni rispetto alle vie di esodo. Le istruzioni
devono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori
in caso di incendio.
ART. 20 COMPLESSI E IMPIANTI CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100
SPETTATORI O PRIVI DI SPETTATORI
L'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare
da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del
titolare del complesso o impianto sportivo. Gli impianti al chiuso
possono essere ubicati nel volume di altri edifici ove si svolgono
attività di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,
94 e 95 del Decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982;
la separazione con tali attività deve essere realizzata con strutture
REI 60; eventuali comunicazioni sono ammesse tramite filtri a
prova di fumo aventi stesse caratteristiche di resistenza al fuoco.
L'impianto deve essere provvisto di non meno di due uscite di
cui almeno una di larghezza non inferiore a due moduli (1 ,20
m); per la seconda uscita è consentita una larghezza non inferiore
a 0,80 m. Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni
degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita
non deve essere superiore a 40 m o a 50 m se in presenza di idonei
impianti di smaltimento dei fumi. Le strutture, le finiture e
gli arredi devono essere conformi alle disposizioni contenute
nell'art. 15, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente
di prevenzione incendi per le specifiche attività. I depositi,
ove esistenti, devono avere caratteristiche conformi alle disposizioni
dell'art. 16. Gli impianti elettrici devono essere realizzati
in conformità alla legge 10 marzo 1968, n° 186 (G.U. n° 77 del
23 marzo 1968); la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza
deve essere attestata con la procedura di cui alla legge 5 marzo
1990, n° 46, e successivi regolamenti di applicazione. Deve essere
installato un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza
dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. Gli impianti al
chiuso e gli ambienti interni degli impianti all'aperto devono
essere dotati di un adeguato numero di estintori portatili. Gli
estintori portatili devono avere capacità estinguente non inferiore
a 13 A-89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
devono essere previsti estintori di tipo idoneo. I servizi igienici
della zona spettatori devono essere separati per sesso e costituiti
da gabinetti dotati di porte apribili verso l'esterno, e dai locali
di disimpegno. Ogni gabinetto deve avere accesso da apposito locale
di disimpegno (anti WC) eventualmente a servizio di più locali
WC, nel quale devono essere installati gli orinatoi per i servizi
uomini ed almeno un lavabo. Almeno una fontanella di acqua potabile
deve essere ubicata all'esterno dei servizi igienici. La dotazione
minima deve essere di almeno un gabinetto per gli uomini ed un
gabinetto per le donne. Deve essere installata apposita segnaletica
di sicurezza conforme alla vigente normativa e alle prescrizioni
di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 che consenta
la individuazione delle vie di uscita, del posto di pronto soccorso
e dei mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le
prime misure di pronto soccorso. Per lo spazio e la zona di attività
sportiva si applicano le disposizioni contenute nell'art. 6 e
nell'ultimo comma dell'art. 3. Per le piscine si applicano le
prescrizioni contenute nell'art. 14. I suddetti impianti devono
essere conformi oltre che alle disposizioni del presente articolo
anche ai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive
Nazionali, riconosciute dal C.O.N.I., riportate nell'allegato.
ART. 21 NORME TRANSITORIE
Su specifica richiesta della Commissione Provinciale di Vigianza
e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo
statico, anche per gli impianti o complessi sportivi esistenti
deve essere prodotto alla Prefettura competente per territorio,
ed al Comune, un certificato di idoneità statica dell'impianto,
rilasciato da tecnico abilitato. Gli impianti e complessi sportivi
già agibili alla data di entrata n vigore del presente decreto
devono comunque adeguarsi agli articoli 18 e 19 entro due anni
dall'entrata in vigore del presente Decreto. Gli impianti e complessi
sportivi in fase di costruzione alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono comunque adeguarsi integralmente
alle presenti disposizioni.
ART. 22 DEROGHE
Qualora in ragione di particolari situazioni non fosse possibile
adottare qualcuna delle prescrizioni stabilite dai precedenti
articoli, ad esclusione degli articoli nn. 4, 8, 9, 15, 16 e 17
afferenti alla sicurezza antincendio per i quali si applicano
le procedure di cui all'art. 21 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n° 577, la Prefettura competente per
territorio, sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza, a
cui deve essere chiamato a far parte un delegato tecnico del C.O.N.I.,
ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso
l'adozione di misure alternative, venga assicurato agli impianti
un grado di sicurezza equivalente a quello risultante dall'applicazione
integrale delle presenti disposizioni.
ART. 23 COMMERCIALIZZAZIONE CEE
I prodotti legalmente riconosciuti in uno dei Paesi della Comunità
Europea sulla base di norme armonizzate o di norme o regole tecniche
straniere riconosciute equivalenti, ovvero originari di Paesi
contraenti l'accordo CEE, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.Nelle more della emanazione di apposite norme
armonizzate, agli estintori, alle porte ed agli elementi di chiusura
per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, nonché
ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al
fuoco, si applica la normativa italiana vigente, che prevede specifiche
clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della
Commissione CEE, stabilite nei seguenti decreti del Ministro dell'Interno:
- decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili; - decreto
5 agosto 1991 per i materiali ai quali è richiesto il requisito
di reazione al fuoco; - decreto 6 marzo 1 992 per gli estintori
carrellati; - decreto 14 dicembre 1993 per le porte e per gli
altri elementi di chiusura ai quali è richiesto il requisito di
resistenza al fuoco.
ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge 9 gennaio
1989, n° 13, relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, supplemento ordinario,serie Generale n. 85
del 11 aprile 1996. |