RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI
ALLE PISCINE
La Circolare
Ministero della Sanità 128/71 demanda alla U.S.L.
la sorveglianza igienico-sanitaria sulle piscine di uso pubblico
dettando norme relativamente alle caratteristiche dell’acqua di
alimentazione (deve avere buone caratteristiche igieniche, in
particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro
i limiti ammessi per le acque potabili, mentre pur ammettendo
variazioni nei parametri chimico-fisici, in relazione al tipo
di acqua da utilizzare, devono essere assenti sostanze tossiche
o irritanti.
Inoltre la portata deve essere sufficiente a sostenere
il numero di cicli di rinnovo prescritti, oltre alle integrazioni
necessarie a compensare le perdite (in misura non inferiore al
10% della portata di base), all’affluenza dei bagnanti (disponibilità
di mq. 2 a bagnante), all’entità dei ricircoli (3 cambi completi
nelle 24 ore), alla filtrazione ed alla disinfezione (deve essere
aggiunta una quantità di cloro attivo tale da rilevare all’uscita
dell’acqua dalla vasca la presenza di cloro residuo libero compreso
tra 0,4 e 0,6 mg/l mentre in nessun punto della piscina potrà
mai superare 1 mg/l e prevede che le piscine aperte al pubblico
siano sottoposte a controllo batteriologico almeno una volta l’anno
da parte dell’Autorità Sanitaria oltre a prevedere saltuari controlli
del cloro residuo, mentre pone a carico del gestore l’obbligo
di annotare su apposito registro i valori del cloro residuo e
del numero dei bagnanti presenti nell’intera giornata e nei singoli
turni e comunque ogni due ore. Infine individua le caratteristiche
dell’acqua in vasca ed in uscita da sottoporre a controllo sia
come parametri chimico-fisici che microbiologici.
Successivamente sugli aspetti igienico-sanitari
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
piscine a uso natatorio, si è legiferato con l'Accordo tra
il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano: Conferenza
Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale 3 marzo
2003, n. 51
La Circolare 128/71 non definisce le caratteristiche
costruttive della vasca e dell’impianto in generale sebbene una
quota importante dei rischi collegati alle piscine siano legati
proprio alle carenze dell’intero complesso (percorsi a piedi nudi,
servizi igienici, pavimentazione, etc.) e non solo alle condizioni
della sola vasca. In precedenza queste caratteristiche sono state
definite in parte dalla Circolare Ministero degli Interni 16/51
in base alla quale le pareti della vasca devono essere perpendicolari
e rivestite in materiale antisdrucciolevole, la vasca deve essere
circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore
a m. 1,5, l’accesso deve avvenire unicamente attraverso un passaggio
obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la perfetta
pulizia del bagnante, gli impianti igienici devono comprendere
almeno un servizio igienico ogni 30 utenti e due docce ogni 40
utenti; inoltre il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato
da almeno due bagnini abilitati.
Successivamente il Decreto
Ministero dell’Interno 18/03/96 relativamente agli
impianti sportivi confermando la necessità di una banchina in
materiale antisdrucciolevole larga almeno m. 1,5 e di superficie
non inferiore al 50% della vasca, richiede il servizio di salvataggio
quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello
spazio di attività sia superiore a 20 unità oppure la vasca abbia
superficie superiore a mq 50.
La Normativa UNI relativamente alle piscine
distingue tre tipi di piscine prevedendo per le piscine di tipo
B (a servizio di strutture quali condomini, alberghi, insediamenti
turistici, club a frequentazione limitata ad un gruppo di utenti
definito ed identificabile) e di tipo C (a frequentazione libera,
aperte al pubblico con o senza pagamento di biglietto d’ingresso
quali campeggi, piscine pubbliche, acquapark) la tenuta di un
registro gestione impianto su cui annotare periodo di funzionamento,
analisi periodiche, entità dei reintegri quotidiani di acqua e
interventi di manutenzione delle apparecchiature.
L’Ordinanza
della Capitaneria di Porto di Portoferraio (LI) relativamente
alla disciplina delle attività balneari, obbliga alla presenza
di un addetto al salvataggio abilitato durante l’intero orario
di utilizzazione per le piscine esistenti su aree demaniali marittime.
Per gli agriturismo la L.R.
Toscana 48/97 modificando la L.R. Toscana 76/94 ha
stabilito che le piscine riservate ad ospiti sia alloggiati nei
locali aziendali che in spazi aperti, sono da considerarsi ad
uso privato, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia
di qualità delle acque, inoltre anche per motivi di sicurezza
devono essere adeguatamente separate dalle restanti pertinenze
aziendali.
in particolare l'Art.12 e 13 recitano:
12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate
ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2, sono
da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti
e ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano a servizio di una ricettivita’ non superiore a
30 persone;
b) la superficie della vasca non superi i 140 mq.;
c) la profondita’ massima dell’acqua non superi i
140 cm.;
d) siano ubicate in un’area adeguatamente separata dalle
restanti pertinenze aziendali.
13. Per le piscine gia’ esistenti all’entrata in vigore
della presente legge e’ ammessa una difformita’ fino
ad una superficie della vasca non superiore ai 170 mq. E’
fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualita’
delle acque.
Per consultare il testo integrale della Legge
48/97: CLICCARE
QUI
Il TAR del Veneto (426/R 01/06/93) ha equiparato
la piscina di un complesso turistico alberghiero ad uno stabilimento
di bagni, quindi ad un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 86
del T.U. 18/06/31 n. 773 in quanto aperto ad un numero indiscriminato
e mutevole di persone, quindi subordinato ad autorizzazione amministrativa
ed al rispetto delle prescrizioni che l’Autorità competente ritenga
di imporre in materia di igiene e sanità.
Tuttavia si ritiene
che, anche nel caso in cui l'ATTO della Conferenza
Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale 3 marzo
2003, n. 51 non sia
recepito dalla Regione, debba considerarsi vincolante, pertanto
diventa importante il rispetto delle disposizioni contenute a
prescindere dalla tipologia della struttura e l'uso della piscina.
Trattamento
dell'acqua con il cloro
I due parametri più importanti da tenere
sotto controllo sono il cloro e l'acidità (pH) dell'acqua.
I valori del cloro e del pH sono strettamente legati: l'azione
disinfettante del cloro è molto efficace per valori di pH bassi
(acidità elevata).
D'altra parte non è possibile avere un'acqua in vasca con acidità
troppo elevata, in quanto sarebbe troppo aggressiva. Valori di
pH elevati richiederebbero però enormi quantità di cloro e, oltre
certi valori, sarebbero comunque dannosi. E' per questo che
l'intervallo consigliato per il pH è relativamente limitato (7,2
- 7,4).
Analisi
e controllo del pH
Il valore ideale del pH devee essere
compreso fra 7,2 e 7,4.
Se il pH ha un valore inferiore dev'essere aumentato con l'uso
di appositi prodotti chimici, se invece il pH è superiore
a 7,6 deve essere diminuito.
Analisi
e controllo del cloro libero
Il valore del cloro libero dovrebbe
essere compreso fra 0,6 ppm e 1,00 ppm e dev'essere uniforme in
qualsiasi punto della vasca.
Per la misurazione
del pH e del cloro libero in vasca è possibile utilizzare
l'apposito test kit, generalmente costituito da una provetta
graduata:
Modalità di utilizzo: |
A) |
Sciacquare bene la provetta,
immergerla per circa 30 cm a bocca rovesciata e poi raddrizzarla
facendo uscire l'aria. |
B) |
Togliere l'acqua in eccedenza
portando il livello alla tacca segnata sulla provetta e
aggiungere per il cloro una pastiglietta rdi DPD1 e per
il pH una pastiglietta di Red Phenol. |
C) |
Tappare ed agitare sino a completo
scioglimento della pastiglia. |
D) |
Comparare la lettura di Cl e
pH con le relative scale colorimetriche ed effettuare le
opportune correzioni se i valori non sono quelli desiderati. |
PARAMETRO |
DESCRIZIONE |
VALORE
IDEALE |
Alcalinità |
E' la quantità dei sali
disciolti nell'acqua, la mineralizzazione totale della
stessa.
Rappresenta il potere tampone dell'acqua: un'alcalinità
instabile può provocare effetti indesiderati. |
tra 80 e 120 ppm |
Durezza |
Definisce la concentrazione
di bicarbonati di calcio e magnesio disciolti nell'acqua.
Un'acqua troppo 'dura' provoca incrostazioni sulle scale,
sul rivestimento e nelle tubazioni. Un'acqua troppo
dolce diventa aggressiva e corrode le parti metalliche. |
tra i 15 e 25°F
(gradi 'francesi'), oppure tra 100 e 400 ppm. |
Sali totali disciolti |
Sono gli ioni dei metalli
quali ferro e manganese che rendono l'acqua opaca e
colorata quando sono ossidati dal cloro. |
tra 200 e 500 mg/litro
(valore soggetto a variazioni) |
pH |
E'
il potenziale di idrogeno che indica il grado di acidità
o alcalinità dell'acqua.
Un valore corretto renderà l'acqua cristallina, non
causerà irritazioni né incrostazioni calcaree ed aumenterà
l'efficacia dei prodotti chimici.
Inoltre, conserverà il liner in buono stato per molto
tempo. |
tra
7,2 e 7,6 |
Altri riferimenti normativi:
Circolare Ministero Sanità n. 86 del 15 giugno 1972 |