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International Maritime Rescue Federation

 


Informazioni turistiche sull'Isola d'Elba

RIFERIMENTI NORMATIVI RELATIVI ALLE PISCINE

La Circolare Ministero della Sanità 128/71 demanda alla U.S.L. la sorveglianza igienico-sanitaria sulle piscine di uso pubblico dettando norme relativamente alle caratteristiche dell’acqua di alimentazione (deve avere buone caratteristiche igieniche, in particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro i limiti ammessi per le acque potabili, mentre pur ammettendo variazioni nei parametri chimico-fisici, in relazione al tipo di acqua da utilizzare, devono essere assenti sostanze tossiche o irritanti.

Inoltre la portata deve essere sufficiente a sostenere il numero di cicli di rinnovo prescritti, oltre alle integrazioni necessarie a compensare le perdite (in misura non inferiore al 10% della portata di base), all’affluenza dei bagnanti (disponibilità di mq. 2 a bagnante), all’entità dei ricircoli (3 cambi completi nelle 24 ore), alla filtrazione ed alla disinfezione (deve essere aggiunta una quantità di cloro attivo tale da rilevare all’uscita dell’acqua dalla vasca la presenza di cloro residuo libero compreso tra 0,4 e 0,6 mg/l mentre in nessun punto della piscina potrà mai superare 1 mg/l e prevede che le piscine aperte al pubblico siano sottoposte a controllo batteriologico almeno una volta l’anno da parte dell’Autorità Sanitaria oltre a prevedere saltuari controlli del cloro residuo, mentre pone a carico del gestore l’obbligo di annotare su apposito registro i valori del cloro residuo e del numero dei bagnanti presenti nell’intera giornata e nei singoli turni e comunque ogni due ore. Infine individua le caratteristiche dell’acqua in vasca ed in uscita da sottoporre a controllo sia come parametri chimico-fisici che microbiologici.

Successivamente sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio,  si è legiferato con l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: Conferenza Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2003, n. 51

La Circolare 128/71 non definisce le caratteristiche costruttive della vasca e dell’impianto in generale sebbene una quota importante dei rischi collegati alle piscine siano legati proprio alle carenze dell’intero complesso (percorsi a piedi nudi, servizi igienici, pavimentazione, etc.) e non solo alle condizioni della sola vasca. In precedenza queste caratteristiche sono state definite in parte dalla Circolare Ministero degli Interni 16/51 in base alla quale le pareti della vasca devono essere perpendicolari e rivestite in materiale antisdrucciolevole, la vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,5, l’accesso deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato munito di docce e zampilli che garantiscano la perfetta pulizia del bagnante, gli impianti igienici devono comprendere almeno un servizio igienico ogni 30 utenti e due docce ogni 40 utenti; inoltre il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da almeno due bagnini abilitati.

Successivamente il Decreto Ministero dell’Interno 18/03/96 relativamente agli impianti sportivi confermando la necessità di una banchina in materiale antisdrucciolevole larga almeno m. 1,5 e di superficie non inferiore al 50% della vasca, richiede il servizio di salvataggio quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività sia superiore a 20 unità oppure la vasca abbia superficie superiore a mq 50.

La Normativa UNI relativamente alle piscine distingue tre tipi di piscine prevedendo per le piscine di tipo B (a servizio di strutture quali condomini, alberghi, insediamenti turistici, club a frequentazione limitata ad un gruppo di utenti definito ed identificabile) e di tipo C (a frequentazione libera, aperte al pubblico con o senza pagamento di biglietto d’ingresso quali campeggi, piscine pubbliche, acquapark) la tenuta di un registro gestione impianto su cui annotare periodo di funzionamento, analisi periodiche, entità dei reintegri quotidiani di acqua e interventi di manutenzione delle apparecchiature.

L’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio (LI) relativamente alla disciplina delle attività balneari, obbliga alla presenza di un addetto al salvataggio abilitato durante l’intero orario di utilizzazione per le piscine esistenti su aree demaniali marittime.

Per gli agriturismo la L.R. Toscana 48/97 modificando la L.R. Toscana 76/94 ha stabilito che le piscine riservate ad ospiti sia alloggiati nei locali aziendali che in spazi aperti, sono da considerarsi ad uso privato, fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque, inoltre anche per motivi di sicurezza devono essere adeguatamente separate dalle restanti pertinenze aziendali.

in particolare l'Art.12 e 13 recitano:
12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b) dell’art. 2, sono da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano a servizio di una ricettivita’ non superiore a 30 persone;
b) la superficie della vasca non superi i 140 mq.;
c) la profondita’ massima dell’acqua non superi i 140 cm.;
d) siano ubicate in un’area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.
13. Per le piscine gia’ esistenti all’entrata in vigore della presente legge e’ ammessa una difformita’ fino ad una superficie della vasca non superiore ai 170 mq. E’ fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualita’ delle acque.

Per consultare il testo integrale della Legge 48/97: CLICCARE QUI

Il TAR del Veneto (426/R 01/06/93) ha equiparato la piscina di un complesso turistico alberghiero ad uno stabilimento di bagni, quindi ad un esercizio pubblico ai sensi dell’art. 86 del T.U. 18/06/31 n. 773 in quanto aperto ad un numero indiscriminato e mutevole di persone, quindi subordinato ad autorizzazione amministrativa ed al rispetto delle prescrizioni che l’Autorità competente ritenga di imporre in materia di igiene e sanità.

Tuttavia si ritiene che, anche nel caso in cui l'ATTO della Conferenza Stato-Regioni - Accordo 16 gennaio 2003 Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2003, n. 51 non sia recepito dalla Regione, debba considerarsi vincolante, pertanto diventa importante il rispetto delle disposizioni contenute a prescindere dalla tipologia della struttura e l'uso della piscina.


Trattamento dell'acqua con il cloro

I due parametri più importanti da tenere sotto controllo sono il cloro e l'acidità (pH) dell'acqua.
 
I valori del cloro e del pH sono strettamente legati: l'azione disinfettante del cloro è molto efficace per valori di pH bassi (acidità elevata).
 
D'altra parte non è possibile avere un'acqua in vasca con acidità troppo elevata, in quanto sarebbe troppo aggressiva. Valori di pH elevati richiederebbero però enormi quantità di cloro e, oltre certi valori, sarebbero comunque dannosi. E' per questo che l'intervallo consigliato per il pH è relativamente limitato (7,2 - 7,4).

Analisi e controllo del pH

Il valore ideale del pH devee essere compreso fra 7,2 e 7,4.
Se il pH ha un valore inferiore dev'essere aumentato con l'uso di appositi prodotti chimici, se invece  il pH è superiore a 7,6 deve essere diminuito.

Analisi e controllo del cloro libero

Il valore del cloro libero dovrebbe essere compreso fra 0,6 ppm e 1,00 ppm e dev'essere uniforme in qualsiasi punto della vasca.

Per la misurazione del pH e del cloro libero in vasca è possibile utilizzare l'apposito test kit, generalmente costituito da una provetta graduata:
Modalità di utilizzo:
A) Sciacquare bene la provetta, immergerla per circa 30 cm a bocca rovesciata e poi raddrizzarla facendo uscire l'aria.
B) Togliere l'acqua in eccedenza portando il livello alla tacca segnata sulla provetta e aggiungere per il cloro una pastiglietta rdi DPD1 e per il pH una pastiglietta di Red Phenol.
C) Tappare ed agitare sino a completo scioglimento della pastiglia.
D) Comparare la lettura di Cl e pH con le relative scale colorimetriche ed effettuare le opportune correzioni se i valori non sono quelli desiderati.

PARAMETRO

DESCRIZIONE

VALORE IDEALE

Alcalinità

E' la quantità dei sali disciolti nell'acqua, la mineralizzazione totale della stessa.
Rappresenta il potere tampone dell'acqua: un'alcalinità instabile può provocare effetti indesiderati.

tra 80 e 120 ppm

Durezza

Definisce la concentrazione di bicarbonati di calcio e magnesio disciolti nell'acqua.
Un'acqua troppo 'dura' provoca incrostazioni sulle scale, sul rivestimento e nelle tubazioni. Un'acqua troppo dolce diventa aggressiva e corrode le parti metalliche.

tra i 15 e 25°F
(gradi 'francesi'), oppure tra 100 e 400 ppm.

Sali totali disciolti

Sono gli ioni dei metalli quali ferro e manganese che rendono l'acqua opaca e colorata quando sono ossidati dal cloro.

tra 200 e 500 mg/litro
(valore soggetto a variazioni)

pH

E' il potenziale di idrogeno che indica il grado di acidità o alcalinità dell'acqua.
Un valore corretto renderà l'acqua cristallina, non causerà irritazioni né incrostazioni calcaree ed aumenterà l'efficacia dei prodotti chimici.
Inoltre, conserverà il liner in buono stato per molto tempo.

tra 7,2 e 7,6

Altri riferimenti normativi:
Circolare Ministero Sanità n. 86 del 15 giugno 1972


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